Inammissibile il motivo di ricorso privo dell’identificazione della motivazione criticata (Cass. civ. Sez. III n. 2010 del 28.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione che denunci la nullità della sentenza per vizio di motivazione deve identificare in modo puntuale la motivazione criticata: in mancanza, il motivo è inammissibile, perché finisce per delegare alla Corte l’individuazione del vizio, in violazione dell’art. 366, comma primo, n. 4, cod. proc. civ. Quando si denunci un error in procedendo, la parte deve inoltre rispettare il principio di autosufficienza del ricorso di cui all’art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ., indicando gli elementi individuanti e caratterizzanti il fatto processuale di cui chiede il riesame. È inammissibile, altresì, la doglianza sulla motivazione che si limiti a evocare l’art. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ. senza confrontarsi con il paradigma dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., ridotto al «minimo costituzionale». Il ricorso inammissibile, proposto con doglianze volte a censurare l’apprezzamento di fatto in presenza di una doppia pronuncia conforme, integra abuso del processo e legittima la condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.
Il Fatto
Il ricorrente, già appellante soccombente, aveva garantito mediante fideiussione le obbligazioni di una società verso un istituto di credito, nell’ambito di un contratto autonomo di garanzia gestito da una SGR quale cessionaria del ramo d’azienda. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 5943/2022, aveva rigettato l’appello avverso la decisione del Tribunale di Velletri, escludendo la liberazione del fideiussore ex art. 1956 cod. civ. e ritenendo generiche le eccezioni su tassi usurari e anatocismo.
Il ricorrente impugna la sentenza per cassazione con due motivi, articolando la censura relativa alla mancata ammissione di una CTU contabile e alla violazione degli artt. 1956 e 1957 cod. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui si denuncia la nullità della sentenza per motivazione illogica e per omessa ammissione di prova decisiva. Il motivo è inammissibile: pur nella sua complessa articolazione, esso è privo dell’identificazione della motivazione criticata. Il ricorrente ha omesso di indicare a quale passaggio della decisione impugnata si riferisca la censura, delegando inammissibilmente alla Corte l’individuazione del vizio, mentre è onere della parte provvedervi. La carenza è sanzionata dall’art. 366, n. 4, cod. proc. civ. e configura un vero e proprio “non motivo”.
La Corte richiama il principio secondo cui, quando si denuncia un error in procedendo, essa è anche giudice del fatto e può esaminare direttamente gli atti, ma solo se il vizio è ritualmente dedotto e il motivo, per il principio di autosufficienza, contenga tutte le precisazioni necessarie. Il ricorrente non ha precisato se la richiesta di CTU fosse stata avanzata in primo grado e ribadita in appello con riferimento specifico a usura e anatocismo.
Quanto alla doglianza sulla motivazione, la Corte rileva che essa evoca l’art. 132 cod. proc. civ. senza confrontarsi con l’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ.. Dopo la riformulazione del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al «minimo costituzionale»: è denunciabile solo l’anomalia che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, come la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o la motivazione perplessa. Nel caso concreto la sentenza impugnata esplicita in modo congruente il percorso logico seguito per escludere la violazione dell’art. 1956 cod. civ.
Anche il secondo motivo è inammissibile. La doglianza sul mantenimento del credito introduce una questione nuova rispetto alla sentenza impugnata, allargando l’indagine a profili diversi. La censura sulla violazione dell’art. 1957 cod. civ. è aspecifica, perché il ricorrente non ha indicato l’avvenuta deduzione della mancata escussione del debitore principale nei gradi di merito entro il termine semestrale.
Dichiarato inammissibile il ricorso, la Corte condanna il ricorrente alle spese e al pagamento, ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., di una somma equitativamente determinata: la proposizione di un gravame inammissibile, diretto a censurare l’apprezzamento di fatto in presenza di una doppia pronuncia conforme, integra colpa grave e abuso del processo, condotta contraria ai canoni di correttezza e idonea a determinare un ingiustificato sviamento del sistema processuale.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1956 c.c. – Liberazione del fideiussore per obbligazione futura
- Art. 1957 c.c. – Scadenza dell'obbligazione principale
- Art. 96 c.p.c. – Responsabilità aggravata
- Art. 132 c.p.c. – Contenuto della sentenza
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
- Art. 366 c.p.c. – Contenuto del ricorso