Spese di lite dovute nonostante ammissione al patrocinio statale (C.G.A.R.S. n. 410 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio non è esclusa dall’ammissione al patrocinio a spese dello Stato della parte privata vittoriosa, neppure quando la soccombente sia un’Amministrazione statale. L’ammissione al patrocinio e la regolazione delle spese tra le parti sono istituti distinti e complementari. Il pagamento va pertanto disposto in favore dello Stato ai sensi dell’art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002, quale meccanismo di recupero delle somme anticipate dall’erario a titolo di onorari e spese del difensore ai sensi dell’art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002. L’orientamento della Corte di Cassazione che esclude la regolazione delle spese in caso di soccombenza di un’amministrazione statale si riferisce al solo processo civile e non è estensibile al giudizio amministrativo.

Il Fatto

Con la sentenza n. 1891 del 5 giugno 2024 il TAR Sicilia dichiarava cessata la materia del contendere su un ricorso proposto da un cittadino straniero e, applicando il principio della soccombenza virtuale, condannava il Ministero dell’Interno alle spese di giudizio. Il capo sulle spese veniva poi corretto con decreto collegiale di correzione di errore materiale, che riformulava il dispositivo liquidando l’importo in favore dell’Erario.

Il Ministero impugnava quel capo davanti al C.G.A.R.S., censurando la condanna per violazione e falsa applicazione degli artt. 82 e 133 del d.P.R. n. 115 del 2002. Sosteneva che, essendo la parte privata ammessa al patrocinio a spese dello Stato e godendo l’amministrazione della prenotazione a debito, non potesse farsi luogo ad alcuna regolazione delle spese. Proponeva due appelli, uno avverso la sentenza e uno avverso il decreto di correzione, poi riuniti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il motivo comune ai due gravami. Richiama il consolidato indirizzo del Consiglio di Stato, secondo cui anche nei giudizi in cui la parte soccombente è un’amministrazione dello Stato e la parte vittoriosa un privato ammesso al patrocinio opera il principio della soccombenza, con condanna al pagamento in favore del pertinente capitolo del bilancio autonomo della Giustizia Amministrativa ai sensi dell’art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Il Collegio sottolinea che l’ammissione al patrocinio e la regolazione delle spese sono istituti distinti. L’ammissione non esonera il giudice dalla pronuncia sulle spese, che può essere di compensazione o di condanna, e serve anzi a stabilire su quale soggetto gravi in via definitiva il costo della difesa, attraverso il meccanismo della rivalsa.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata dall’appellante è reputata non pertinente, perché formatasi con esclusivo riferimento al processo civile. L’art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 non può riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’amministrazione statale solo in quel contesto, non nel giudizio amministrativo, dove mancano indici normativi di segno contrario.

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002 disciplina la liquidazione di onorari e spese al difensore; l’art. 131 distingue le spese prenotate a debito da quelle anticipate dall’erario; l’art. 134 attribuisce allo Stato il diritto di rivalsa sulla parte ammessa quando questa sia in condizione di restituire quanto erogato. Da qui la conclusione che liquidazione e condanna non sono sovrapponibili ma complementari.

Il principio di autonomia finanziaria della Giustizia Amministrativa, introdotto dall’art. 20 della legge n. 205 del 2000 mediante l’art. 53-bis della legge n. 186 del 1982, conforta ulteriormente la soluzione. Non emergendo ragioni per escludere l’applicazione dell’art. 133 nel processo amministrativo, gli appelli sono respinti e, per la mancata costituzione della parte appellata, nulla si dispone sulle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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