Foglio di via e accertamento della mancanza di legami con il territorio (TAR Marche n. 836 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di foglio di via obbligatorio adottato ai sensi dell’art. 2 d.lgs. n. 159/2011 non richiede l’indicazione del luogo verso cui il destinatario deve fare ritorno quando dallo stesso provvedimento emerga chiaramente il suo indirizzo di residenza o di domicilio noto. L’accertamento della mancanza di legami effettivi con il territorio del Comune dal quale si allontana non è inficiato dalla mera allegazione di un’ospitalità presso un familiare ivi residente, quando il destinatario abbia un nucleo familiare di origine altrove e non dimostri obiettive ragioni che gli impediscano di rientrarvi. La censura di travisamento dei fatti e carenza istruttoria deve pertanto essere disattesa se l’amministrazione ha valutato la complessiva situazione personale e familiare dell’interessato.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Questore gli intimava di lasciare il territorio comunale entro quarantott’ore, con divieto di farvi ritorno per quattro anni. Il provvedimento traeva origine dall’arresto in flagranza per rapine commesse nella tarda serata, ai danni di alcune persone tra cui due minorenni, nonché dai precedenti denunce, misure cautelari personali e pregresse misure di prevenzione a suo carico. L’amministrazione aveva inoltre accertato la mancanza di residenza anagrafica o di legami di parentela o di altri interessi che giustificassero l’accesso al territorio comunale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha esaminato i due motivi di ricorso, entrambi respinti. Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 2 d.lgs. n. 159/2011 per la mancata indicazione, nel foglio di via, del luogo di residenza verso cui fare ritorno. Il Collegio ha ritenuto la censura infondata, osservando che nel primo paragrafo del provvedimento è chiaramente indicato l’indirizzo del ricorrente nel Comune di provenienza, luogo verso cui questi poteva rientrare anche senza un espresso invito.
Con il secondo motivo il ricorrente deduceva il travisamento dei fatti e la carenza istruttoria circa la ritenuta assenza di legami con il territorio, allegando di dimorare stabilmente presso l’abitazione della zia e di non avere altri luoghi dove poter andare. Il TAR ha disatteso anche questa censura, rilevando che il ricorrente aveva la residenza formale presso la propria famiglia di origine, con il padre titolare di un regolare contratto di lavoro.
Il Collegio ha sottolineato come il ricorrente non avesse spiegato per quali obiettive ragioni non potesse rientrare nel contesto familiare di origine, dovendo invece usufruire dell’ospitalità della zia, la quale conviveva con due figlie minori e svolgeva un’attività lavorativa meno remunerativa di quella del padre. Il giudice ha pertanto qualificato l’ospitalità come occasionale e compatibile con il provvedimento, che peraltro non escludeva motivate istanze di ritorno per ragioni meritevoli di valutazione.
Il Tribunale ha infine rilevato che l’indicazione dell’abitazione della zia era già stata fornita in passato dal giudice penale per l’esecuzione dell’obbligo di dimora, poi sostituito dalla custodia cautelare in carcere per l’aggravamento del pericolo a seguito di nuovi episodi criminosi compiuti proprio nel medesimo Comune. Tale circostanza confermava la valutazione negativa dell’amministrazione circa la permanenza del ricorrente nel territorio.
Nota della Redazione
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