Spese di lite e soccombenza virtuale nella cessazione della materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Trento n. 26 del 02.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta integrale soddisfazione delle pretese fatte valere con il ricorso determina la cessazione della materia del contendere per carenza di interesse alla coltivazione del giudizio. Ai fini della liquidazione delle spese di lite trova applicazione il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale deve essere considerata la fondatezza dell’iniziale prospettazione della parte, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione. La condanna alle spese presuppone pertanto la valutazione della soccombenza in senso virtuale, rapportata all’esito che il giudizio avrebbe avuto ove la pretesa non fosse stata soddisfatta in corso di causa.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto alla Corte dei conti di accertare il proprio diritto a vedersi inserita nella posizione assicurativa la ricongiunzione positivamente definita con provvedimento del 10.06.1996.
Costituendosi in giudizio, l’INPS ha esposto di avere contattato il soggetto competente, che aveva decretato la ricongiunzione prima della soppressione del Fondo, intervenuta il 31.03.2000, e di avere conseguentemente definito in senso favorevole al ricorrente la sua posizione. All’udienza di discussione la difesa del ricorrente si è associata alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo però per la condanna alle spese. La difesa dell’Istituto ha invece chiesto la compensazione.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica centrale riguarda le conseguenze processuali e patrimoniali dell’intervenuta soddisfazione della pretesa in corso di causa. Il giudice rileva che l’integrale soddisfazione da parte dell’amministrazione convenuta delle pretese fatte valere col ricorso determina la carenza di interesse alla coltivazione del giudizio, con conseguente dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Sul regolamento delle spese, la Corte richiama il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale, ai fini della liquidazione delle spese di lite, deve essere considerata la fondatezza dell’iniziale prospettazione della parte, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione. Il collegio richiama sul punto la Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, sent. n. 106/2024.
Nel caso concreto, è documentato in atti come il ricorrente abbia sollecitato più volte la definizione della propria richiesta, producendo tutta la documentazione in proprio possesso. L’INPS, dal canto suo, ha comunque atteso l’instaurazione del giudizio per provvedere al pagamento di quanto dovuto.
Per tale ragione l’amministrazione resistente è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate secondo i criteri di cui al DM n. 55/2014 e in considerazione dell’esito del giudizio in € 800,00, oltre ad accessori di legge. Il dispositivo dichiara pertanto l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e condanna l’INPS alle spese.
Nota della Redazione
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