Concorso docenti: la risposta conforme alle Indicazioni nazionali non è errata (TAR Lombardia n. 2541 del 02.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure concorsuali, la correzione della prova scritta è sindacabile quando la risposta selezionata dal candidato risulti conforme alla lex specialis e alle fonti normative richiamate dal quesito. Ove la formulazione della domanda sia generica e non circoscriva l’ambito degli obiettivi di apprendimento a un preciso grado scolastico, non può essere considerata errata la risposta che a quegli obiettivi faccia riferimento, ancorché riferita a un ordine diverso da quello ipotizzato dalla commissione. L’attribuzione del punteggio in base a una correzione difforme dalla normativa richiamata integra violazione della lex specialis ed eccesso di potere per difetto di logicità e coerenza. L’annullamento degli atti di esclusione impone all’Amministrazione di attribuire al candidato tutti i vantaggi derivanti dal superamento del concorso, divenuti inattaccabili per effetto dello scioglimento positivo della riserva di ammissione.

Il Fatto

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha bandito, con decreto dipartimentale, un concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente di educazione motoria nella scuola primaria. La procedura prevedeva una prova scritta computer-based di cinquanta quesiti e una successiva prova orale, con soglia di superamento fissata a 70 punti.

La ricorrente ha conseguito 68 punti. La commissione aveva considerato errata la risposta data al quesito n. 20, indicando come esatta una soluzione diversa, con attribuzione di zero punti in luogo dei due previsti per la risposta corretta. Da qui il ricorso per violazione della lex specialis e del D.M. n. 254/2012, oltre che per eccesso di potere. Il Tribunale ha dapprima accolto la domanda cautelare, ammettendo la candidata con riserva alla prova orale; la ricorrente ha poi superato l’orale e ha ottenuto l’assunzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto una questione preliminare di carattere processuale. La richiesta del difensore di dare atto a verbale della propria presenza non è accoglibile, poiché il presupposto normativo della trattazione da remoto è venuto meno: l’art. 7-bis del d.l. n. 105/2021 ha previsto quella facoltà solo fino al 31 marzo 2022.

Quanto all’interesse al ricorso, il Tribunale richiama il consolidato orientamento per cui l’ammissione con riserva, anche quando il concorrente abbia superato le prove e risulti vincitore, non fa venir meno l’interesse alla definizione del merito. L’ammissione è subordinata alla verifica della fondatezza delle ragioni del ricorrente e la sentenza favorevole sopravvenuta a procedura esaurita sarebbe inutiliter data. Sul punto il Collegio cita, tra le altre, Cons. Stato n. 415 del 2020 e Cons. Stato n. 7410 del 2019.

Nel merito, il Tribunale non ravvisa ragioni per discostarsi dalle conclusioni della fase cautelare, alle quali fa rinvio, e accoglie il motivo relativo alla correzione del quesito n. 20. La formulazione della domanda richiamava genericamente uno degli obiettivi di apprendimento previsti nella sezione “Il gioco, lo sport, le regole e il fair play” delle Indicazioni nazionali di cui al D.M. n. 254/2012, senza circoscrivere l’ambito al grado scolastico ritenuto dalla commissione.

Tale formulazione, ad avviso del Collegio, rende non errata la risposta selezionata dalla ricorrente, riferita agli obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado. Il richiamo all’art. 4 del d.lgs. n. 59/2004, che definisce il primo ciclo di istruzione come costituito dalla scuola primaria e dalla secondaria di primo grado, conferma la violazione della normativa disciplinante la procedura concorsuale.

Il ricorso è dunque accolto, con annullamento, nei limiti dell’interesse azionato, degli atti con cui l’Amministrazione ha disposto il mancato superamento della prova scritta. Dall’annullamento deriva l’obbligo di attribuire alla parte vittoriosa tutti i vantaggi del superamento del concorso, resi inattaccabili dallo scioglimento positivo della riserva, secondo l’insegnamento di TAR Lombardia n. 1739 del 2023 e Cons. Stato n. 3346 del 2020. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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