Perequazione pensioni raffreddamento legittimo per trattamenti superiori a dieci volte minimo (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 307 del 02.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Non sussiste un diritto quesito alla rivalutazione integrale dei trattamenti pensionistici. Il meccanismo perequativo si fonda su un bilanciamento rimesso alla discrezionalità del legislatore tra le prerogative degli artt. 36 e 38 Cost. e i vincoli di finanza pubblica garantiti dagli artt. 81 e 97 Cost. La disciplina differenziata dei coefficienti in base all’importo della pensione persegue un progetto di eguaglianza sostanziale e non è irragionevole quando la limitazione è graduale e proporzionata. Il raffreddamento della perequazione per i trattamenti più elevati non integra un prelievo di natura tributaria, non comportando alcuna decurtazione patrimoniale definitiva a vantaggio del bilancio statale, e non viola l’art. 53 Cost.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una pensione in cumulo con decorrenza dal 01 giugno 2020 e di importo pari a dieci volte il trattamento minimo INPS, ha contestato il ricalcolo operato dall’INPS per l’anno 2023. L’Istituto aveva applicato la perequazione automatica secondo l’art. 1, comma 309, legge n. 197/2022, riconoscendo una rivalutazione del 2,34% e determinando, secondo il ricorrente, una perdita di euro 279,40 mensili, pari a euro 3.632,25 annui.

Dopo una diffida rimasta inevasa, il ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto alla piena perequazione secondo i criteri dell’art. 34, comma 1, legge n. 448/1998 e dell’art. 69, legge n. 388/2000, la declaratoria di nullità dei cedolini e la condanna dell’INPS alla restituzione delle somme trattenute, previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità della norma. L’INPS si è costituito chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Giudice, rilevata l’assenza di accordo per la sospensione del giudizio ex art. 106, comma 2, cod. giust. cont., ha escluso i presupposti per il rinvio richiesto, ritenendo la questione di costituzionalità manifestamente infondata. Ha richiamato, in tal senso, i precedenti della Sezione n. 180/2024, della Sez. Veneto n. 82/2024, della Sez. Trentino-Alto Adige n. 14/2024 e della Sez. Emilia-Romagna n. 20/C/2024.

Nel merito, il Decidente ha osservato che il meccanismo di rivalutazione si fonda su un bilanciamento tra artt. 36 e 38 Cost. e vincoli di finanza pubblica, con richiamo a Corte cost. n. 250/2017 e alle sentenze nn. 70/2015, 316/2010 e 30/2004. Il bilanciamento trova attuazione più compiuta proprio in relazione alle pensioni di maggiore importo, maggiormente resilienti all’inflazione, senza che rilevi la conformità a Costituzione di una norma che ne escludesse ogni adeguamento.

La disposizione censurata, lungi dall’azzerare la perequazione, ha solo raffreddato quella dei trattamenti superiori. Le quote del 37% per la quarta fascia e del 32% per la quinta, ridotte ma non simboliche, sottraggono la norma ai profili di irragionevolezza, sproporzione, arbitrarietà e violazione del legittimo affidamento. La disciplina differenziata persegue l’eguaglianza sostanziale ex art. 3, comma 2, Cost. e tiene conto del dato quantitativo e del diverso grado di esposizione all’inflazione.

Quanto al profilo tributario, la Corte ha valorizzato la correlazione tra il comma 309 e il comma 310 della legge di bilancio 2023: la relazione tecnica illustra le maggiori spese per le pensioni più basse e le minori spese per quelle elevate, confermando la finalità endoprevidenziale della misura. Il meccanismo non si discosta da quello dell’art. 1, comma 260, legge n. 145/2018, la cui legittimità è stata confermata da Corte cost. n. 234/2020. Mancando una decurtazione definitiva del trattamento a vantaggio dello Stato, resta esclusa la natura tributaria del prelievo e la violazione degli artt. 3 e 53 Cost. Il ricorso è stato respinto, con integrale compensazione delle spese in ragione della novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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