Spese di lite sotto i minimi tabellari e motivazione rafforzata in appello (Cons. Stato n. 6135 del 29.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, nel liquidare le spese di lite, non è vincolato all’inderogabilità dei minimi tabellari, abrogata dall’art. 9 del d.l. n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012. I parametri del D.M. n. 55/2014 restano il riferimento, ma possono essere motivatamente derogati. Quando lo scostamento è apprezzabile e rilevante rispetto ai limiti di oscillazione tabellari, il giudice deve indicare i criteri seguiti. Unico limite di legge è l’art. 2233, comma 2, cod. civ., che vieta liquidazioni simboliche non consone al decoro professionale. La liquidazione manifestamente inferiore ai parametri senza adeguata motivazione lede l’effettività della tutela giurisdizionale ex artt. 24 e 113 Cost. e art. 47 CDFUE.

Il Fatto

Il TAR Sardegna, con sentenza n. 1210/2025, aveva accolto il ricorso di un docente, ordinando al Ministero dell’istruzione di costituire in suo favore la Carta elettronica entro sessanta giorni. Il giudice di primo grado aveva però liquidato le spese di lite in soli 500,00 euro, misura giustificata dal mero richiamo alla serialità della causa.

Il docente appella in parte qua, deducendo la violazione dei minimi tariffari fissati dal D.M. n. 55/2014 e dal D.M. n. 37/2018, del decoro della professione ex art. 2233 cod. civ., nonché dell’art. 24 Cost. e dell’art. 47 CDFUE. Chiede la rideterminazione dell’importo secondo i minimi tabellari, con distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla giurisprudenza di Sezione su fattispecie sovrapponibili, richiamando Cons. Stato n. 169/2025. Riconosce l’ampio potere discrezionale del giudice in materia di spese, comprensivo della compensazione per giusti motivi o della sua esclusione, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto.

Quando però il giudice condanna al pagamento, deve applicare i parametri degli artt. 4 e 5 del D.M. n. 55/2014. La liquidazione tiene conto di natura, difficoltà e valore dell’affare, condizioni del cliente, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni, entro i valori medi tabellari, aumentabili o diminuiti fino al cinquanta per cento.

La Corte ricostruisce il quadro normativo: l’abrogazione delle tariffe professionali ha eliminato l’inderogabilità dei minimi già prevista dall’art. 24 della legge n. 794/1942. Il compenso è di regola pattuito per iscritto ex art. 13 della legge n. 247/2012; in mancanza, è liquidato dal giudice secondo i parametri ministeriali. Questi possono essere motivatamente derogati, ma resta fermo il solo limite dell’art. 2233, comma 2, cod. civ.

Le norme secondarie invocate dall’appellante vanno lette in senso conforme ai principi costituzionali di libertà e concorrenza ex artt. 2, 3 e 41 Cost.: un atto amministrativo non può vincolare il giudice oltre le superiori previsioni primarie. Nel caso concreto, il TAR ha liquidato secondo soccombenza senza argomentare sulla quantificazione, se non con il generico richiamo alla serialità del contenzioso.

Tale scostamento, privo di adeguata motivazione, lede il principio di effettività della tutela giurisdizionale ex artt. 24 e 113 Cost. e art. 47 CDFUE, tanto più quando l’amministrazione insiste nel negare ragioni già riconosciute in via giurisdizionale, alimentando un contenzioso seriale. L’appello è così parzialmente accolto: in ragione dell’effetto devolutivo, la Corte ridetermina equitativamente le spese in euro 800,00, oltre oneri, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese del grado di appello sono compensate.

Nota della Redazione

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