Spese di lite sotto minimi tariffari per serialità e semplicità della causa (Cons. Stato n. 709 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La quantificazione delle spese processuali è espressione di un potere discrezionale del giudice, che non è tenuto a motivare la relativa statuizione se non quando intenda discostarsi dalla regola della soccombenza. Resta fermo il limite dell’art. 91 cod. proc. civ. e del D.M. n. 55/2014: il giudice non può liquidare somme simboliche, lesive del decoro professionale. La serialità del contenzioso, pur non essendo un’ipotesi derogatoria del principio della soccombenza, può essere valorizzata ai fini della riduzione del compenso, perché è indice di un minor impegno difensivo. Il rispetto dei parametri del D.M. n. 55/2014 assicura la proporzione tra prestazione professionale e compenso, in applicazione dell’art. 2, comma 1, del medesimo decreto. Ne deriva che una liquidazione inferiore ai minimi tariffari non è di per sé illegittima quando la controversia sia seriale e priva di profili di complessità.
Il Fatto
L’appellante aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli Nord, Sezione lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire in suo favore, con le modalità del d.P.C.M. 28 novembre 2016, la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, con accredito degli importi corrispondenti.
Esperito il giudizio di ottemperanza, il TAR adito accoglieva il ricorso e condannava l’amministrazione all’esecuzione, con nomina del Commissario ad acta in caso di perdurante inottemperanza, liquidando le spese in euro 800,00 con distrazione in favore del difensore antistatario. L’appellante investe esclusivamente il capo sulle spese, sostenendo che l’importo sarebbe inferiore ai valori minimi tariffari delle cause di valore indeterminabile, quantificati in non meno di euro 3.613,00.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello richiamando, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lettera d), cod. proc. amm., le proprie precedenti pronunce su casi analoghi (Sez. VII n. 3897 del 2025 e nn. 4429, 4431 e 4446 del 2025). Il punto di partenza è che il giudice amministrativo deve motivare sulla liquidazione delle spese solo se si discosta dalla regola della soccombenza (Cons. Stato, Sez. V, n. 5947/2024), fermo restando il divieto di attribuire somme simboliche (Cass. civ., Sez. II, n. 34842/2023).
Sul piano sostanziale, la Corte ribadisce che la serialità del contenzioso non figura tra le deroghe eccezionali al criterio della soccombenza, ma costituisce comunque un indice di minor impegno difensivo che il giudice può valorizzare per ridurre il compenso secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 (Sez. VII n. 5201 del 2025; n. 9291 del 2025; n. 10394 del 2025). Il rispetto dei parametri garantisce la proporzione tra prestazione e compenso (Sez. IV n. 3270 del 2024), in coerenza con l’art. 2, comma 1, del decreto, che vuole il compenso proporzionato all’importanza dell’opera.
Applicando tali coordinate, la liquidazione di euro 800,00 non è erronea: la causa di ottemperanza verteva sul mancato pagamento di un credito pecuniario ben definito, affrontava un’unica questione giuridica e presentava elevata serialità. Non si tratta quindi di una cifra meramente simbolica, ma del frutto di una congrua commisurazione all’impegno professionale effettivamente richiesto.
Quanto al richiamo dell’appellante alla sentenza n. 169 del 2025, la Corte lo ritiene inconferente perché relativo a un’ipotesi diversa, di silenzio-inadempimento sul riconoscimento di un titolo di specializzazione conseguito all’estero. Anche quella pronuncia, del resto, aveva confermato il principio della valorizzazione della non particolare complessità della controversia. Le spese del grado vengono compensate in ragione della costituzione solo formale dell’amministrazione.
Nota della Redazione
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