Difetto di interesse per mancata impugnazione del Regolamento comunale (TAR Abruzzo n. 44 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza che solleva d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la questione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse non definisce il giudizio, ma assegna alle parti un termine per il deposito di memorie sulla questione indicata. È inammissibile per difetto di interesse il ricorso avverso un provvedimento applicativo che contesti in radice una modalità di gestione del servizio già disciplinata da un regolamento comunale di data anteriore, ove tale regolamento non sia stato tempestivamente impugnato. Il giudice amministrativo, ove rilevi una possibile causa di inammissibilità non dedotta dalle parti, è tenuto a contraddistinguere il contraddittorio sulla questione, fissando una nuova camera di consiglio per la trattazione del merito.
Il Fatto
Un gruppo di cittadini residenti in un comune abruzzese ha proposto ricorso, chiedendo la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza sindacale con la quale era stato attivato il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti “porta a porta”. La contestazione riguardava la parte del provvedimento che imponeva la collocazione dei bidoni di grandi capacità per i condomini con più di dieci abitazioni presso le pertinenze condominiali. I ricorrenti, rappresentati e difesi dai propri avvocati, hanno impugnato il provvedimento dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia.
Il Comune intimato si è costituito in giudizio per resistere al ricorso. Alla camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, dopo il passaggio in decisione, ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., una possibile questione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse. La contestazione dei ricorrenti appariva infatti volta a negare in radice la modalità di raccolta dei rifiuti “porta a porta”, piuttosto che a censurare specificamente le modalità applicative del provvedimento impugnato.
Il Tribunale ha osservato che la suddetta modalità di raccolta risultava già disciplinata, nella versione contestata, dal Regolamento Comunale per la Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, approvato con delibera del consiglio comunale del 2012 e successivamente integrato con delibera del 2016. Tale regolamento, tuttavia, non era stato impugnato dai ricorrenti.
La mancata impugnazione dell’atto regolamentare, fonte primaria della disciplina contestata, faceva pertanto emergere il possibile difetto di interesse dei ricorrenti, posto che l’eventuale annullamento dell’ordinanza sindacale non avrebbe comunque rimosso l’efficacia della norma regolamentare che già prevedeva la modalità di raccolta contestata. Il Collegio ha quindi ritenuto necessario contraddistinguere il contraddittorio, assegnando alle parti il termine di venti giorni per il deposito di memorie sulla questione di inammissibilità. La trattazione del ricorso è stata conseguentemente rinviata alla camera di consiglio del 26 maggio 2026.
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Nota della Redazione
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