Termine dimezzato per l’appello avverso sentenza di ottemperanza (Cons. Stato n. 706 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi che si svolgono in camera di consiglio, tra i quali rientra il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 87, comma 2, lett. d), c.p.a., tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto al rito ordinario per effetto dell’art. 87, comma 3, c.p.a. L’eccezione alla dimidiazione prevista dalla stessa norma riguarda esclusivamente la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti nel primo grado e non è estendibile all’atto di appello. Ne consegue che l’appello avverso la sentenza che definisce il giudizio di ottemperanza deve essere proposto nel termine decadenziale di tre mesi decorrente dalla pubblicazione, ai sensi degli artt. 92, comma 3, e 87, comma 3, c.p.a. L’assenza di oscillazioni giurisprudenziali e la risalente novella normativa escludono la rimessione in termini per errore scusabile, istituto di carattere eccezionale che derogherebbe alla perentorietà dei termini di impugnazione e al principio di parità delle parti.
Il Fatto
Gli appellanti avevano agito davanti al TAR Piemonte per ottenere l’esecuzione di una serie di sentenze del giudice del lavoro che avevano condannato il Ministero dell’istruzione e del merito a costituire in loro favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, e ad attribuire i relativi importi. Il primo giudice aveva accolto i ricorsi, ordinando all’amministrazione di dare esecuzione ai titoli giudiziali, con nomina del Commissario ad acta in caso di perdurante inottemperanza.
La parte appellante ha impugnato la sentenza esclusivamente nel capo relativo alle spese, lamentando che il TAR avesse liquidato solo 500,00 euro per ciascun ricorso, importo inferiore ai minimi tariffari del D.M. n. 55/2014 e in pretesa violazione dell’art. 91 c.p.c. Il Ministero si è costituito solo formalmente, chiedendo il rigetto dell’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato d’ufficio, con formale segnalazione ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., possibili profili di irricevibilità dell’impugnazione sotto il profilo temporale. La sentenza di primo grado era stata pubblicata il 2 aprile 2025 e non notificata; l’appello era stato proposto il 13 agosto 2025.
Il percorso argomentativo muove dalla qualificazione del giudizio di ottemperanza come procedimento camerale. Richiamando l’art. 87, comma 2, lett. d), c.p.a., il Consiglio di Stato afferma che in tale rito tutti i termini processuali sono dimezzati, incluso quello per proporre appello, con la sola eccezione espressamente prevista dall’art. 87, comma 3, c.p.a. per la notificazione degli atti introduttivi del primo grado.
La Corte sottolinea l’estrema chiarezza dell’eccezione alla dimidiazione, riferita esclusivamente alla notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, e non estendibile all’atto di appello. Il termine per impugnare la sentenza di ottemperanza è dunque di tre mesi dalla pubblicazione, in applicazione del combinato disposto degli artt. 87, comma 3, e 92, comma 3, c.p.a., secondo l’orientamento consolidato richiamato (Cons. Stato, Sez. V, n. 5627 del 2013; Cons. Stato, Sez. V, n. 1441 del 2014; Cons. Stato, Sez. VI, n. 3052 del 2014; Cons. Stato, Sez. V, n. 5246 del 2013).
Il Collegio esclude la rimessione in termini per errore scusabile. La causa è stata radicata in epoca ampiamente successiva al decreto correttivo n. 195/2011 e non sussiste alcuna oscillazione giurisprudenziale in materia. L’errore scusabile è istituto eccezionale che comporterebbe una deroga al principio cardine della perentorietà dei termini di impugnazione e, se riconosciuto in modo ampio, potrebbe risolversi in un vulnus del principio di parità delle parti di cui all’art. 2, comma 1, c.p.a. (Cons. Stato, A.P. n. 3 del 2010; Cons. Stato, A.P. n. 3 e n. 32 del 2012).
L’appello è pertanto dichiarato irricevibile siccome tardivamente proposto. Le peculiarità della fattispecie e la costituzione solo formale del Ministero giustificano l’integrale compensazione delle spese del grado.
Nota della Redazione
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