Improcedibile il giudizio di conto del consegnatario per debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 65 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili degli enti locali, legato da un mero debito di vigilanza, non è tenuto alla resa del conto giudiziale, che è riservata ai soli consegnatari gravati da debito di custodia. Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827/1924 e dell’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002, i consegnatari con debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto. Ne consegue che, difettando i presupposti normativi, il giudizio di conto deve essere dichiarato improcedibile. La qualificazione del rapporto va condotta in concreto, verificando se i beni siano custoditi in un deposito o magazzino, con consistenze iniziali e rimanenze finali, ovvero siano destinati all’uso immediato presso l’ufficio.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale reso, per l’esercizio finanziario 2020, da un’agente che rivestiva la qualità di consegnataria di beni mobili presso un Comune, in servizio presso la relativa Centrale Unica di Committenza. Il conto, redatto sul modello di legge, comprendeva attrezzature, arredi e strumentazioni varie in uso presso la struttura.
Il magistrato istruttore, con la propria relazione, ha rilevato che il conto era stato trasmesso all’Ente oltre il termine previsto e che risultava privo della relazione dell’Organo di controllo interno. Ha poi osservato che l’atto non era qualificabile tecnicamente come conto giudiziale, poiché la gestione ricompresa riguardava beni in uso continuativo e non beni custoditi con debito di custodia. La consegnataria ha depositato memoria, chiedendo la dichiarazione di improcedibilità per carenza dei presupposti. Il Pubblico Ministero ha concluso nello stesso senso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione della configurabilità dell’obbligo di resa del conto giudiziale in capo al consegnatario di beni mobili degli enti locali. Il quadro normativo di riferimento è dato dall’art. 32 del R.D. n. 827/1924, secondo cui non devono rendere il conto coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, e dall’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002, che esclude espressamente dall’obbligo i consegnatari con debito di vigilanza, riservando la resa ai consegnatari con debito di custodia.
La Corte ricostruisce la distinzione tra le due figure. Il debito di custodia postula l’incarico di gestire un deposito o un magazzino, alimentato dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni amministrative; esso si caratterizza per gestioni tipicamente di magazzino, con consistenze iniziali e rimanenze finali, movimenti di carico e scarico e un connesso obbligo restitutorio. Il debito di vigilanza, invece, connota l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, limitandola alla sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e alla gestione delle scorte operative destinate all’uso immediato.
La Corte richiama il principio per cui solo i consegnatari con debito di custodia sono tenuti alla resa del conto della propria gestione, citando Sez. Abruzzo n. 89/2015, Sez. Veneto n. 37/2014 e Sez. Piemonte n. 278/2021. Precisano inoltre, con riguardo agli immobili, che non sussiste per i beni immobili degli enti locali l’obbligo del consegnatario di presentare il conto giudiziale (Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 17/2014; Sez. Piemonte n. 86/2016). Sottolineano altresì che, qualora la giacenza presso i singoli uffici ecceda la ragionevole necessità di funzionamento, verrebbe a configurarsi una vera gestione contabile con debito di custodia.
Applicando tali principi al caso concreto, il Collegio rileva che i beni indicati negli elenchi inventariali erano in uso continuativo presso l’ufficio e non custoditi in un deposito per essere distribuiti. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione in magazzino conforme al modello di legge. Grava dunque sulla consegnataria un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, con conseguente difetto dei presupposti normativi per la resa del conto. Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile; essendo limitato a mere questioni preliminari, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016 non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
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Nota della Redazione
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