Riscatto pensionistico militare del periodo tra nomina e assunzione in servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 35 del 16.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni militari, il computo dei servizi ai fini del trattamento di quiescenza si effettua, per il personale delle Forze armate, dalla data di decorrenza giuridica del rapporto di impiego sino a quella di cessazione, e non piu’ dalla sola data di assunzione del servizio. L’art. 2268, comma 1, n. 691, del d.lgs. n. 66/2010 ha infatti espressamente abrogato il secondo periodo del secondo comma dell’art. 8 del d.P.R. n. 1092/1973, che recava la limitazione per il personale militare. Venuta meno tale disposizione, anche per i militari e’ possibile valorizzare, con oneri a carico dell’interessato, il tempo compreso tra la decorrenza giuridica del servizio e l’assunzione effettiva, secondo la regola generale posta dall’art. 8, secondo comma, primo periodo, del d.P.R. n. 1092/1973 e richiamata dall’art. 142, secondo comma, del medesimo decreto. La giurisdizione contabile in materia pensionistica e’ piena sul rapporto, con assorbimento della domanda annullatoria.

Il Fatto

Il ricorrente, ufficiale dell’Esercito Italiano, ha chiesto all’Ente previdenziale il riscatto ai fini pensionistici del periodo compreso tra la nomina a ufficiale in servizio permanente e l’ingresso in servizio, cioe’ dal 1° marzo al 22 luglio 1984, invocando l’art. 142 del d.P.R. n. 1092/1973. Con provvedimento della Direzione provinciale di Chieti, l’I.N.P.S. ha respinto la domanda, sul presupposto che la disciplina degli artt. 8 e 142, comma 2, del d.P.R. n. 1092/1973 non trovi applicazione per il personale militare. Il ricorso amministrativo proposto avverso il diniego e’ rimasto senza riscontro.

Il ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti per l’annullamento del diniego e per l’accertamento del diritto al riscatto del periodo indicato. L’I.N.P.S., costituendosi, ha sostenuto l’infondatezza della pretesa, richiamando una diversa ricostruzione della disciplina applicabile.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte ribadisce che la propria giurisdizione in materia di ricorsi pensionistici e’ esclusiva e piena sul rapporto. L’annullamento dell’atto lesivo non e’ l’obiettivo prioritario dell’azione, che consiste invece nell’accertamento della conformita’ della prestazione previdenziale alle prescrizioni di settore. La domanda annullatoria resta percio’ assorbita dalla decisione sul rapporto.

Nel merito, la Corte richiama il tenore dell’art. 142, secondo comma, del d.P.R. n. 1092/1973, che impone all’interessato, quando debba valutarsi un periodo non retribuito ai sensi dell’art. 8, il versamento delle ritenute per la durata del periodo stesso. L’art. 8, secondo comma, primo periodo, fissa la regola generale del computo dalla decorrenza del rapporto di impiego sino alla cessazione. Il secondo periodo dello stesso comma prevedeva che, per il personale militare, il computo si effettuasse dalla data di assunzione del servizio sino a quella di cessazione.

La Corte rileva che tale secondo periodo e’ stato espressamente abrogato dall’art. 2268, comma 1, n. 691, del d.lgs. n. 66/2010. Venuta meno la limitazione, anche per il personale militare il computo ai fini del trattamento di quiescenza si effettua dalla data di decorrenza del rapporto. Non convince la tesi dell’I.N.P.S. secondo cui l’abrogazione sarebbe stata compensata dall’art. 1847 del codice dell’ordinamento militare, che si limita a definire le modalita’ di computo del servizio effettivo: tale norma non prevede che solo il servizio effettivo possa computarsi ai fini del trattamento di quiescenza.

La Corte aderisce cosi’ all’indirizzo gia’ espresso dalla propria giurisprudenza, richiamata dalla parte ricorrente, secondo cui non si puo’ ritenere che la disposizione abrogata sia stata riprodotta dall’art. 1847, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010. Di conseguenza, non e’ piu’ possibile escludere la valorizzazione, con oneri a carico dell’interessato, del tempo compreso tra la decorrenza giuridica del servizio e l’assunzione effettiva, come previsto in generale per i dipendenti pubblici.

Il ricorso e’ pertanto accolto, con dichiarazione del diritto al computo del periodo compreso tra decorrenza del servizio e assunzione, con oneri a carico dell’interessato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell’I.N.P.S. nella misura di euro 800,00, maggiorati del 15% per spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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