Controllo successivo e contrasto reale: no al vaglio della Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 92 del 24.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo successivo di legittimità attribuito alla Corte dei conti dall’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011 presuppone, sotto il profilo sostanziale, l’insorgenza di un contrasto reale in punto di diritto tra l’ufficio di controllo (RTS) e il dirigente responsabile, che si traduca nell’assunzione espressa, da parte di quest’ultimo, della determinazione confermativa dell’atto nonostante le osservazioni impeditive. Il tardivo inoltro del provvedimento al controllo preventivo integra una mera questione procedurale di tempistiche di invio, per la quale il legislatore non prevede conseguenze specifiche: essa non configura quel contrasto interpretativo che solo legittima l’intervento della magistratura contabile. Ne consegue che, in difetto di tale presupposto, la Sezione regionale dichiara il non luogo a provvedere e restituisce l’atto così come pervenuto.

Il Fatto

La Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo il contratto con cui un istituto comprensivo ha disposto la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di un’assistente amministrativa. Il contratto era stato inviato alla RTS per il controllo preventivo in data successiva alla sua adozione e, dunque, non contestualmente alla stessa, come richiesto dall’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 123/2011.

La RTS ha restituito il provvedimento privo di visto, contestando il solo profilo della tardività dell’inoltro. Il dirigente scolastico ha chiesto di dare seguito al provvedimento richiedendone la registrazione ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011. La RTS ha quindi trasmesso gli atti alla Sezione, che è stata chiamata a pronunciarsi, insieme ad altri settantasette provvedimenti analoghi, sulla sussistenza dei presupposti per l’esercizio del controllo successivo; l’ufficio di controllo ha chiesto il non luogo a provvedere.

La Motivazione della Corte

La Sezione afferma in via preliminare la propria competenza e rileva che la questione è territorialmente circoscritta alla sola RTS di Venezia, non essendo stati inoltrati provvedimenti analoghi dalle altre Ragionerie del Veneto né rinvenuti precedenti nella banca dati. Dichiara altresì inconferente la giurisprudenza contabile richiamata dalla RTS, che concerne ipotesi di termini stabiliti a pena di decadenza o di ritardi accompagnati da plurime illegittimità, tutte scrutinate nel merito.

Nel merito, la Corte ricostruisce la fattispecie dell’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011: la norma presuppone l’invio all’ufficio di controllo della Corte degli atti, corredati delle osservazioni impeditive, ai quali il dirigente dia seguito sotto la propria responsabilità. Sotto il profilo sostanziale, dunque, il controllo successivo esige un contrasto reale in punto di diritto tra RTS e dirigente responsabile, con assunzione espressa della determinazione confermativa.

La Sezione richiama le Sezioni Riunite in sede di controllo n. 9/Contr/2012, che hanno precisato la funzione della Corte quale garante della corretta gestione del bilancio dello Stato: il controllo serve a valutare la fondatezza delle osservazioni o il corretto esercizio della facoltà del dirigente di non conformarvisi. Restano perciò irrilevanti le divergenze meramente formali che non sfocino in un contrasto interpretativo, e il controllo non può attivarsi quando il dirigente non abbia esplicitamente richiesto di dare ulteriore corso al provvedimento sotto la propria responsabilità.

Nel caso concreto l’unico punto di contestazione non superato è la tardiva trasmissione del contratto, che è di durata, con effetti destinati a permanere nel tempo. La RTS non ha esercitato il controllo preventivo esclusivamente in ragione di tale ritardo. Manca quindi qualsiasi questione interpretativa sulla regolarità amministrativa e contabile dell’atto: emerge solo una tematica procedurale di tempistiche, per la quale la legge non prevede conseguenze specifiche.

Il Collegio conclude che la fattispecie esula dal perimetro applicativo dell’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011 e dichiara il non luogo a provvedere, con restituzione dell’atto così come pervenuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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