Correzione dell’errore materiale nell’epigrafe tramite procedura ex art. 391-bis (Cass. civ. Sez. V n. 18728 del 09.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’errore materiale che incide sull’epigrafe di un provvedimento di legittimità, consistente nell’indicazione di un soggetto estraneo al giudizio in luogo della parte effettivamente intimata, è emendabile con il procedimento di correzione disciplinato dagli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ. La correzione non incide sul contenuto decisorio, ma ripristina la corrispondenza tra il testo del provvedimento e l’effettiva identità della parte. Essa non dà luogo a pronuncia sulle spese del relativo procedimento. La parte interessata deve ricevere rituale notifica dell’istanza di correzione.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate propone istanza di correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 5144/2018, depositata il 05/03/2018. Con quel provvedimento era stato accolto il ricorso dell’Agenzia avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bologna, Sezione 6^, n. 2596/6/16.
Secondo la ricorrente, nella epigrafe dell’ordinanza era stato indicato, per mero errore, il nome di un soggetto diverso dalla reale parte intimata. La parte intimata ha ricevuto rituale notifica dell’istanza ed è rimasta intimata nel procedimento di correzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accerta che l’ordinanza n. 5144/2018, alla pagina 1, rigo 18, nell’epigrafe, indica quale parte intimata un soggetto estraneo al giudizio in luogo del soggetto effettivamente convenuto. Si tratta di un’inesattezza puramente formale: il procedimento si è svolto tra l’Agenzia e la parte corretta, sia davanti alla Commissione Tributaria Regionale di Bologna sia nel successivo giudizio di cassazione.
La Corte qualifica l’inesattezza come errore materiale emendabile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ. A sostegno richiama un proprio precedente, Cass. civ., Sez. VI – II, 22/06/2020, n. 12187, dal quale si desume la praticabilità del rimedio anche per i provvedimenti di legittimità.
Il presupposto applicativo è duplice. Da un lato l’inesattezza non attiene al contenuto decisorio né all’iter argomentativo, ma alla sola indicazione della parte nell’epigrafe. Dall’altro la rettifica è richiesta dalla stessa parte processuale che ha interesse a ripristinare la correttezza formale del provvedimento.
Quanto al profilo delle spese, la Corte esclude ogni pronuncia. Sul punto richiama Cass. civ., Sez. VI – II, 17/09/2013, n. 21213. La correzione dell’errore materiale non configura un autonomo giudizio di impugnazione, sicché non si giustifica alcuna statuizione sul carico delle spese.
L’istanza è pertanto accolta. La Corte dispone la sostituzione, a pagina 1, rigo 18, delle parole erroneamente inserite con il nome corretto della parte intimata e manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, compresa l’annotazione dell’ordinanza sull’originale del provvedimento corretto.
Nota della Redazione
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