L’impugnazione del diniego di gratuito patrocinio segue l’opposizione ex art. 170, non il ricorso ex art. 99 (Cass. civ. Sez. 2 n. 2667 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’impugnazione del decreto che rigetta o revoca l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso dalla Commissione di cui all’art. 138 del d.P.R. n. 115/2002, deve essere proposta con l’opposizione prevista dall’art. 170 del medesimo decreto, e non già con il ricorso di cui all’art. 99. Il rimedio di cui all’art. 99, per il vincolo di stretta inerenza al processo penale che lo caratterizza, non può essere esteso al processo tributario, non essendo richiamato da alcuna delle disposizioni a tale processo dedicate. Ne consegue che la controversia relativa al diniego di ammissione al beneficio appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, non essendo configurabile alcuna giurisdizione esclusiva del giudice tributario. La questione di giurisdizione è rilevabile d’ufficio in qualunque stato e grado del processo, ex art. 37 c.p.c.
Il Fatto
Il contribuente presentò ricorso in opposizione al decreto di rigetto dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio, pronunciato dalla Commissione del patrocinio a spese dello Stato presso la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, sul presupposto della mancanza della documentazione sostitutiva di certificazione attestante il reddito complessivo valutabile. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma confermò il decreto, rilevando che la dichiarazione conteneva la mera indicazione che il reddito non superava la soglia legale per l’anno 2019, senza pronunciare sulle spese per la mancata costituzione degli enti resistenti.
Il contribuente propose quindi ricorso per cassazione. I Ministeri resistettero con controricorso e proposero ricorso incidentale condizionato, affidato a tre motivi. Nel giudizio di legittimità è emersa in via pregiudiziale la questione della corretta individuazione della giurisdizione e del rimedio esperibile contro il provvedimento di diniego.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato l’ammissibilità del ricorso, rilevando che la questione della giurisdizione è d’ufficio in qualunque stato e grado del processo, ai sensi dell’art. 37 c.p.c. La Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 20929 del 2025, secondo cui l’impugnazione del decreto che rigetta o revoca l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel giudizio tributario, deve essere proposta con l’opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115/2002, e non con il ricorso di cui all’art. 99. Tale ultimo rimedio, infatti, è caratterizzato da un vincolo di stretta inerenza al processo penale e non trova applicazione nel processo tributario, non essendo richiamato da alcuna delle disposizioni a esso dedicate.
Tale conclusione è stata ritenuta coerente con il precedente delle Sezioni Unite n. 20501 del 2023, relativo all’impugnabilità degli analoghi provvedimenti adottati dal giudice amministrativo. La Corte ha inoltre richiamato le Sezioni Unite n. 7924 del 2025, che hanno ricondotto alla giurisdizione ordinaria le controversie ex art. 170 del d.P.R. n. 115/2002 in materia di liquidazione del compenso, in quanto il diritto al compenso è un diritto soggettivo non degradabile a interesse legittimo.
La Sezione semplice ha potuto dichiarare il difetto di giurisdizione, trattandosi di questione identica a quella già decisa dalle Sezioni Unite. Il provvedimento impugnato è stato quindi cassato, con declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario. La novità della questione ha comportato l’integrale compensazione delle spese del grado di legittimità. La Corte ha disposto la rimessione della controversia al giudice ordinario ai sensi dell’art. 59 della l. n. 69/2009, per la disciplina della translatio iudicii.
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Nota della Redazione
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