Il giudicato tributario su annualità diverse non vincola per la percentuale di ricarico (Cass. civ. Sez. 5 n. 12402 del 03.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte periodiche, l’efficacia di giudicato esterno della pronuncia definitiva resa tra le stesse parti per una determinata annualità d’imposta si estende alle altre annualità solo con riguardo agli elementi costitutivi della fattispecie che, per legge, hanno durata pluriennale e carattere tendenzialmente permanente. Tale efficacia non si esplica con riferimento agli elementi connotati da variabilità in funzione del tempo, quali i dati necessari all’accertamento della percentuale di ricarico da applicare al costo del venduto. La sentenza di appello che motivi per relationem a precedenti conformi dello stesso ufficio è valida se l’argomentazione resta complessivamente autosufficiente, rendendo possibile il controllo della compatibilità logico-giuridica dell’innesto.
Il Fatto
La controversia trae origine dall’impugnazione, da parte della società contribuente, dell’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2005, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rideterminato l’imponibile ai fini IRES, IRAP e IVA su ricavi non dichiarati, applicando la percentuale media ponderata di ricarico del 67,758 per cento, calcolata sulle vendite dell’anno 2008 e traslata a ritroso alle annualità precedenti.
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società, ritenendo scorretto il metodo di calcolo e illegittima la traslazione della percentuale di ricarico. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva respinto l’appello dell’Agenzia, richiamando le decisioni già assunte sulle stesse questioni per gli anni 2006 e 2007. Avverso tale sentenza, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente l’eccezione di giudicato sollevata dalla contribuente e il primo motivo di ricorso dell’Agenzia, incentrato sulla nullità della sentenza per motivazione apparente. Ha ricordato che l’efficacia del giudicato esterno tra annualità d’imposta diverse opera solo per gli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi a una pluralità di periodi, assumano carattere tendenzialmente permanente, come affermato dalle Sezioni Unite n. 13916 del 2006 e ribadito da Cass. n. 8291 del 2025.
La Corte ha precisato che il giudicato sull’accertamento della percentuale di ricarico non può estendersi ad altra annualità, trattandosi di elemento variabile, collegato a emergenze di fatto diverse per i singoli periodi d’imposta. Ha richiamato, sul punto, il principio secondo cui «la supposizione della costanza del reddito» è illegittima in anni diversi da quello in cui è stata accertata la produzione, valorizzando l’effettività della capacità contributiva (Cass. n. 9968 del 2015). Ha inoltre escluso l’operatività del giudicato esterno in materia di IVA, ove l’estensione ad altri periodi comporterebbe un accertamento in contrasto con la disciplina comunitaria imperativa, richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia (causa C-2/08).
Quanto al vizio di motivazione, la Corte ha ritenuto legittimo il richiamo operato dal giudice d’appello ai propri precedenti, trattandosi di motivazione per relationem che riproduce il contenuto delle decisioni richiamate e ne dà conto in modo puntuale, evidenziando l’identità delle questioni e la valenza rafforzativa delle ragioni della contribuente, derivante dall’adozione di un’identica metodologia di accertamento per tutte le annualità oggetto di verifica.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per non avere l’Agenzia indicato gli elementi necessari per rideterminare il reddito senza ricorrere alla presunzione contestata. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna alle spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.