Parere negativo Commissione edilizia illegittimo per difetto di motivazione (TAR Valle d’Aosta n. 36 del 15.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento per il rilascio del permesso di costruire, la comunicazione del parere negativo della Commissione edilizia comunale assume carattere di atto di arresto procedimentale ed è autonomamente impugnabile dall’interessato. Il parere è illegittimo per difetto di motivazione quando prescrive la riduzione dell’altezza del fabbricato senza indicare il parametro urbanistico-edilizio su cui si fonda la valutazione e senza fornire adeguata risposta alle controdeduzioni del richiedente. Il silenzio-assenso di cui all’art. 20 d.P.R. n. 380/2001 non si forma in relazione alle istanze di permesso di costruire in deroga ai sensi della legge regionale Valle d’Aosta n. 24/2009 (Piano casa), caratterizzate da specialità, ampia discrezionalità e pluralità di presupposti, che richiedono un’approfondita istruttoria; tali istanze configurano, in caso di inerzia, una fattispecie di silenzio-inadempimento. L’omessa indicazione del termine e dell’autorità cui ricorrere nella comunicazione dell’atto determina errore scusabile e consente la rimessione in termini ai sensi dell’art. 37 cod. proc. amm.
Il Fatto
Una società, proprietaria di un fabbricato nel centro di Valtournenche, chiedeva il rilascio del permesso di costruire per la ristrutturazione con incremento volumetrico e cambio di destinazione d’uso, ai sensi della legge regionale n. 24/2009 (Piano casa valdostano). La Soprintendenza per i beni culturali rilasciava l’autorizzazione paesaggistica, con prescrizioni volte a ridurre l’altezza complessiva dell’edificio di circa cento centimetri. Il Comune trasmetteva alla società il parere negativo della Commissione edilizia comunale, che riteneva l’altezza del fabbricato eccessiva e chiedeva una sostanziale riduzione. Dopo un secondo parere negativo, la società impugnava l’atto, deducendo l’avvenuta formazione del silenzio-assenso sull’istanza e, in subordine, l’illegittimità del parere per incompetenza e difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR rigetta l’azione di accertamento del silenzio-assenso. Richiamato il quadro normativo dell’art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001, il Collegio osserva che il silenzio-assenso non si perfeziona con il mero decorso del tempo, ma richiede la contestuale sussistenza dei presupposti di legge per l’attribuzione del bene richiesto. Nel caso del Piano casa, la giurisprudenza ha escluso l’operatività del silenzio-assenso, trattandosi di misure derogatorie che richiedono una valutazione discrezionale dell’amministrazione (Cons. Stato, n. 5508/2025; n. 3785/2025). La mancata presentazione di un progetto conforme alle richieste istruttorie, inoltre, esclude la completezza dell’istruttoria e la decorrenza dei termini. Nel caso di specie, l’ampia interlocuzione procedimentale e il parere negativo comunicato alla società escludono l’inerzia dell’amministrazione, con conseguente improcedibilità dell’azione di accertamento del silenzio-inadempimento.
Il Collegio accoglie invece la domanda di annullamento del parere negativo del 3 settembre 2024, previa rimessione in termini per errore scusabile, in quanto l’atto non recava l’indicazione del termine e dell’autorità cui proporre ricorso, in violazione dell’art. 3, comma 4, legge n. 241/1990 e dell’art. 3, comma 5, legge regionale n. 19/2007.
Nel merito, il TAR rileva il difetto di motivazione del parere della Commissione edilizia, che prescriveva una sostanziale riduzione dell’altezza del fabbricato senza indicare il parametro urbanistico-edilizio posto alla base della valutazione né confrontarsi con le controdeduzioni della società, dedotte solo in giudizio dall’amministrazione. La comunicazione del parere negativo configura un arresto procedimentale lesivo e impugnabile, ma avrebbe dovuto essere sorretta da un apparato motivazionale puntuale in ordine alle altezze, tenuto conto della discrezionalità tecnico-amministrativa riconosciuta ai comuni.
Il ricorso è accolto per l’effetto con l’annullamento del parere impugnato, salvi i provvedimenti che l’amministrazione dovrà assumere in riedizione del procedimento. Le spese sono compensate per la reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.