L’Amministrazione deve concludere con provvedimento espresso il procedimento su istanza di parte (TAR Sicilia n. 1863 del 10.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 2 della legge n. 241/1990 impone all’Amministrazione di concludere con apposito provvedimento il procedimento avviato dal soggetto interessato, salvo specifiche ipotesi derogatorie che non ricorrono nel caso concreto. L’obbligo di provvedere sussiste anche quando l’istanza del privato investa la scelta tra restituzione dei terreni occupati sine titulo e acquisizione sanante ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001. Il giudice amministrativo, accertata la fondatezza del ricorso ex art. 117 c.p.a., ordina all’ente di definire il procedimento entro un termine perentorio e, per l’ipotesi di persistente inadempienza, nomina sin d’ora il commissario ad acta.
Il Fatto
Il ricorrente ha acquistato con atto notarile del 2019 alcuni terreni siti nel Comune di Limina, tra cui le particelle interessate dalla vicenda. Nell’atto di vendita si dava atto che una porzione del terreno era “da tempo occupata” dall’ente locale per la realizzazione di una strada. Un tecnico incaricato accertava che il Comune aveva occupato e trasformato irreversibilmente le particelle 1033, 1035 e parte della 1034, in esito alla deliberazione di Giunta Municipale n. 200 del 28.12.2007, senza che fosse mai seguito un tempestivo decreto di esproprio.
Con istanza del 27 maggio 2024 il ricorrente diffidava il Comune a perfezionare il procedimento espropriativo mai concluso e, in alternativa, a restituire i terreni previa riduzione al pristino stato, ovvero a provvedere ai sensi dell’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001. L’ente non rispondeva. Il ricorrente proponeva quindi ricorso ex art. 117 c.p.a., notificato il 23 marzo 2025, per l’accertamento dell’antigiuridicità del silenzio. Il Comune non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica la fattispecie come silenzio-inadempimento e la esamina alla luce del quadro generale dell’obbligo di provvedere. Il punto di partenza è l’art. 2 della legge n. 241/1990, che impone all’Amministrazione di concludere con apposito provvedimento il procedimento avviato dal soggetto interessato: la disposizione configura un obbligo generale e non una facoltà.
Il Tribunale verifica che nella specie non ricorrono le ipotesi derogatorie che sole potrebbero giustificare l’inerzia dell’ente. La scelta tra restituzione del bene e acquisizione sanante rientra invece a pieno titolo nella sfera decisionale dell’Amministrazione, che è tenuta a esercitarla con un provvedimento espresso.
Il ricorso è pertanto fondato. Il Collegio ordina al Comune di Limina di provvedere sull’istanza dell’interessato entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della decisione, ovvero dalla notifica su istanza di parte se anteriore.
Per fronteggiare il rischio di una perdurante inerzia, il Tribunale nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Limina, perché provveda nei novanta giorni successivi. La decisione consolida l’orientamento secondo cui il giudice amministrativo assicura l’effettività dell’obbligo di provvedere con la doppia scansione termine ordinario più intervento sostitutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 1.100,00, oltre accessori di legge se dovuti, tenuto conto della particolare semplicità della questione.
Nota della Redazione
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