Stabilizzazione e danno comunitario: riparazione solo se effetto diretto dell’abuso (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10452 del 17.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel lavoro pubblico privatizzato, nelle ipotesi di abusiva successione di contratti a termine, l’avvenuta immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell’illecito nelle sole ipotesi di stretta correlazione tra l’abuso commesso dall’amministrazione e la stabilizzazione ottenuta. Detta correlazione presuppone, sotto il profilo soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell’ente pubblico che ha posto in essere la condotta abusiva e, sotto il profilo oggettivo, che essa sia l’effetto diretto ed immediato dell’abuso. Tale condizione non ricorre quando l’assunzione a tempo indeterminato avvenga all’esito di una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine. La stabilizzazione opera pertanto come fatto modificativo del diritto al risarcimento del danno comunitario solo ove ne sussistano i presupposti.

Il Fatto

Una lavoratrice, addetta ai servizi di prima infanzia gestiti da un ente locale, aveva agito in giudizio nei confronti del Comune per far dichiarare l’illegittimità dei contratti a termine stipulati tra le parti e ottenere il risarcimento del danno comunitario da abusiva reiterazione.

Il Tribunale aveva accolto la domanda, dichiarando l’illegittimità dei contratti e condannando il Comune al risarcimento, quantificato in sette mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. La Corte d’Appello, in riforma, aveva rigettato la pretesa risarcitoria, ritenendo l’intervenuta stabilizzazione idonea a garantire il ristoro del danno. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui si imputava alla Corte territoriale di aver ritenuto ammissibile l’eccezione di stabilizzazione sollevata solo in appello, è stato giudicato infondato. La Corte ha qualificato la stabilizzazione come fatto modificativo del diritto al risarcimento, cui si applicano le regole dell’eccezione in senso lato, rilevabile anche d’ufficio in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e delle prove ritualmente acquisite o acquisibili.

Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, non avendo la ricorrente assolto agli oneri dell’art. 366 cod. proc. civ. in ordine alla dedotta non veridicità della causale sostitutiva.

Il nucleo del provvedimento riguarda i motivi terzo, quarto e quinto, trattati congiuntamente perché connessi e accolti. La Corte ha richiamato il proprio orientamento, espresso in fattispecie analoga (Cass. n. 14815/2021, Cass. n. 15240/2021 e Cass. n. 35369/2021), secondo cui la stabilizzazione ha efficacia riparatoria solo in presenza di una stretta correlazione con l’abuso.

Tale correlazione esige, sul piano soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell’ente che ha posto in essere la condotta abusiva e, sul piano oggettivo, che costituisca l’effetto diretto ed immediato dell’abuso. La condizione oggettiva non ricorre quando l’assunzione a tempo indeterminato segua a una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine. La Corte ha richiamato anche Cass. n. 35145/2023, rinviando alla relativa motivazione ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

Ne è derivata la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione, cui è rimesso l’esame ex novo dei fatti e il regolamento delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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