Riserva posti interni e concorso pubblico dopo novella 2021 (C.G.A.R.S. n. 472 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La novella dell’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001, introdotta dall’art. 3, comma 1, d.l. n. 80/2021, convertito dalla legge n. 113/2021, riserva all’accesso dall’esterno almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili e non impone alle amministrazioni di attivare la riserva di posti in favore del personale interno. La locuzione “almeno” consente di coprire l’intera dotazione organica mediante pubblico concorso aperto ai candidati esterni, cui gli interni possono comunque partecipare, essendo il concorso la forma generale e ordinaria di reclutamento ai sensi dell’art. 97, quarto comma, Cost. Il bando di concorso e il successivo atto che lo modifica o revoca costituiscono atti amministrativi generali, per i quali non è richiesta una motivazione dettagliata sul punto dei contrapposti interessi privati, ma solo il rispetto dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità. L’eliminazione della riserva per gli interni, disposta prima della scadenza del termine di presentazione delle domande, è legittima quando sia funzionale all’adeguamento al mutato quadro normativo.
Il Fatto
I ricorrenti, dipendenti a tempo indeterminato dell’amministrazione regionale di categoria A o B, impugnano gli atti con cui è stata eliminata la riserva del trenta per cento dei posti loro riservata nei bandi concorsuali pubblicati nel dicembre 2021. Con il D.D.G. n. 5040 del 23.12.2021 era stato indetto un concorso per 487 unità destinate al potenziamento dei Centri per l’impiego, con riserva per il personale interno. Prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, il D.D.G. n. 118 del 21.01.2022, su mandato della delibera di Giunta n. 18 del 20.01.2022, ha soppresso tale riserva in ragione del nuovo sistema delineato dall’art. 52, d.lgs. n. 165/2001 come modificato nel 2021.
Il TAR per la Sicilia, con la sentenza n. 2406 del 20 luglio 2023, ha respinto il ricorso introduttivo e dichiarato improcedibile quello per motivi aggiunti, compensando le spese. I soccombenti hanno proposto appello, articolando cinque motivi, tra cui la violazione dell’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 22, comma 15, d.lgs. n. 75/2017, dell’art. 24, d.lgs. n. 150/2009 e dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prescinde dall’esame delle eccezioni preliminari, pur rilevando l’eterogeneità delle posizioni dei ricorrenti, poiché l’appello è infondato nel merito. La questione centrale attiene all’interpretazione dell’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001.
La versione previgente consentiva una riserva di posti per gli interni non superiore al 50 per cento. La novella del 2021 ha invece stabilito che, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni destinate all’accesso dall’esterno, le progressioni fra le aree avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva degli ultimi tre anni, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli ulteriori e sul numero e tipologia degli incarichi rivestiti.
Secondo i ricorrenti, venuta meno la riserva per gli interni, non potrebbe permanere un concorso solo per gli esterni, costituendo la procedura comparativa il metodo ordinario. Il Collegio respinge tale tesi: la locuzione “almeno” e il quadro costituzionale impongono di ritenere che i posti possano essere coperti anche integralmente mediante reclutamento esterno, modalità generale e ordinaria di assunzione ai sensi dell’art. 97, quarto comma, Cost., come confermato da Cons. Stato n. 9048 del 2025 e da Corte cost. n. 227 del 2021. Tale lettura è già stata avallata in sede cautelare dal medesimo Consiglio.
Infondato è anche il motivo che invoca l’art. 22, comma 15, d.lgs. n. 75/2017. La disposizione richiama il testo dell’art. 52 previgente e costituisce un rinvio mobile, oggi parametrato alla nuova formulazione; essa inoltre facoltizza e non impone l’attivazione delle procedure riservate. Analoga sorte tocca al richiamo all’art. 24, d.lgs. n. 150/2009, che contiene un espresso rinvio all’art. 52, comma 1-bis, e non può giustificare un’obbligatoria riserva per gli interni.
Il Collegio esclude poi la violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e il difetto di motivazione. Il bando e il contrarius actus che lo modifica sono atti amministrativi generali: non richiedono una motivazione dettagliata sui contrapposti interessi privati, ma solo il rispetto di ragionevolezza e proporzionalità, come affermato da CGARS n. 178 del 2020. L’amministrazione ha adeguato il proprio operato alla legge, tutelando il buon andamento, e l’interesse pubblico alla legittimità della selezione prevale su quello privato dei ricorrenti.
Nota della Redazione
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