Carta docente obbligo di ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Toscana n. 2043 del 15.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario che abbia accertato il diritto del docente al beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo, non risultando dagli atti alcun adempimento. Il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, deve essere decorso perché l’ottemperanza possa essere richiesta. Il ritardo nell’esecuzione giustifica la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta e decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento. Per il caso di ulteriore inadempienza va nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, n. 401 dell’11 settembre 2024, è stato accertato il diritto di alcuni docenti a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente. Il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato al pagamento degli importi corrispondenti alle annualità in cui il beneficio era stato omesso, oltre interessi.

La sentenza è passata in giudicato il 14.10.2024 ed è stata notificata alla sede reale dell’Amministrazione debitrice il 12.09.2024, con decorso del termine dilatorio. I ricorrenti hanno quindi promosso giudizio di ottemperanza davanti al TAR Toscana, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito in tre soli giudizi, senza formulare deduzioni sulla pretesa azionata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riunisce i ricorsi, essendo con essi chiesta l’ottemperanza del medesimo titolo giudiziale, e li accoglie. Dagli atti di causa non risulta alcuna esecuzione del titolo: il presupposto dell’inadempimento è dunque integrato.

Il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della sentenza, compiendo ogni adempimento necessario. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata.

Quanto alla richiesta di fissazione della penalità di mora, il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione delle somme giustifica la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza ed è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore antistatario; il Collegio tiene conto del carattere seriale della controversia, del non elevato livello di complessità e dei numerosi analoghi precedenti, oltre che dell’art. 4, comma 2, del d.m. n. 55/2014. Disposta inoltre la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana per le valutazioni di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *