Sgombero immobile demaniale e giurisdizione ordinaria sul diritto di godimento (C.G.A.R.S. n. 715 del 27.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La controversia con cui il destinatario di un preannuncio di sgombero di un immobile demaniale si oppone al rilascio, deducendo la sussistenza di un rapporto di locazione e di un diritto di godimento, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Il criterio di riparto si individua nel petitum sostanziale, cioè nell’oggetto specifico e nella reale natura della domanda: se la pretesa si fonda su una situazione di diritto soggettivo, la giurisdizione è del giudice ordinario anche quando l’amministrazione agisce ex art. 823 cod. civ.. La circostanza che l’atto sia espressione di un potere pubblicistico non è sufficiente a radicare la giurisdizione amministrativa, perché la situazione giuridica dedotta resta di diritto soggettivo e non di interesse legittimo.

Il Fatto

L’Agenzia del Demanio notificava alla detentrice di una porzione di immobile una nota con cui la invitava a rilasciare spontaneamente l’immobile entro trenta giorni, preannunciando che, in caso di inottemperanza, sarebbe stata emanata un’ordinanza di sgombero ex art. 823 cod. civ.. La destinataria impugnava la nota davanti al TAR Sicilia, sostenendo che il rapporto di locazione con l’amministrazione, accertato dal Tribunale civile di Palermo con la sentenza n. 2901 del 2023 come prorogato, non fosse venuto meno per mancanza di disdetta.

Il TAR, con la sentenza n. 2643 del 2025, dichiarava il difetto di giurisdizione, richiamando la propria precedente pronuncia sulla medesima vicenda e la sentenza del C.G.A.R.S. n. 674/2019, oltre all’intervento delle Sezioni Unite n. 1915/2021, che avevano confermato la giurisdizione del giudice ordinario. Proponeva appello la parte soccombente, deducendo l’error in iudicando e la nullità del provvedimento ex art. 21-septies legge n. 241/1990, e riproponendo in via subordinata le censure di primo grado.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. respinge l’appello e conferma la declinatoria di giurisdizione. Il Collegio muove dalla qualificazione del petitum sostanziale: la domanda non mira a contestare l’esercizio del potere, ma a resistere al rilascio dell’immobile sul presupposto della sussistenza o meno di un diritto di godimento in capo all’appellante. Su questa base applica i criteri di riparto generalmente seguiti dalla Corte di Cassazione, richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 6985/2026.

La Corte condivide il riferimento del TAR al precedente delle Sezioni Unite, pur reso con riguardo al primo ordine di sgombero. Quel principio è riferibile anche al nuovo atto, che si inserisce nella stessa vicenda e presenta identica natura quanto alla situazione giuridica soggettiva dedotta. Il Collegio precisa che opera al di fuori di ogni vincolo formale di giudicato, ma la sostanza non muta: la questione coinvolge situazioni di diritto soggettivo, vantate dall’amministrazione nei confronti del privato o viceversa, e non di interesse legittimo.

Da qui la conseguenza processuale. Confermata la declinatoria della giurisdizione, il giudice amministrativo non può esaminare le ulteriori censure, comprese quelle relative alla nullità dell’atto e all’eccesso di potere. La soccombenza dell’appellante giustifica la condanna alle spese del grado, liquidate in complessivi euro 2000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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