Le statuizioni di merito nella sentenza declinatoria di giurisdizione sono tamquam non essent (Cons. Stato n. 1444 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le statuizioni sul merito contenute in una sentenza che dichiara il difetto di giurisdizione sono tamquam non essent. Il giudice che si spoglia della potestas iudicandi emette sul punto una pronuncia in rito pienamente definitoria della causa davanti a sé; le ulteriori valutazioni di merito si appalesano meramente apparenti e sono insuscettibili di passare in cosa giudicata. Esse non producono alcun giudicato interno e non interferiscono con i giudizi pendenti o futuri davanti al giudice munito di giurisdizione. Le relative questioni restano pienamente riproponibili davanti al giudice del rinvio, senza alcuna preclusione. È pertanto inammissibile, per difetto di interesse, l’appello che censuri tali statuizioni.
Il Fatto
La società appellata aveva impugnato davanti al TAR Lazio la delibera con cui il Consiglio comunale aveva annullato una precedente delibera di approvazione di una transazione relativa alle somme dovute per lo smaltimento dei rifiuti nell’impianto di sua proprietà a partire dal 2009, oltre agli atti connessi. Il TAR, con sentenza n. 49 del 2 gennaio 2025, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, compensando le spese.
Il Comune ha appellato quella pronuncia non per contestare il difetto di giurisdizione, ma per le statuizioni di merito in essa contenute. Secondo l’appellante, il TAR non si sarebbe limitato a declinare la giurisdizione, ma avrebbe analizzato i provvedimenti impugnati e dato una lettura della vicenda ritenuta ultronea rispetto al petitum sostanziale, con il rischio di un giudicato interno capace di condizionare i giudizi civili pendenti.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello ritenendo erronee le premesse su cui si fonda. Il Collegio richiama la giurisprudenza della Corte di cassazione, che indica in Cass. civ., Sez. VI, 2 marzo 2022 n. 6832 il riferimento espresso. Il principio è netto: il giudice che dichiara il proprio difetto di giurisdizione si priva della potestas iudicandi con una pronuncia in rito completamente definitoria della causa dinanzi a sé.
Da ciò discende che la statuizione resa anche sul merito della medesima controversia si appalesa meramente apparente e, come tale, è insuscettibile di passare in cosa giudicata. Le valutazioni del TAR sul perfezionamento della transazione e sull’assenza di margini discrezionali del Comune nella determinazione del compenso non possono quindi consolidarsi né produrre effetti riflessi su altri processi.
Il Collegio sottolinea come le questioni sollevate contro tali passaggi potranno essere pienamente riproposte davanti al giudice del rinvio, senza alcuna preclusione. Ne deriva l’assenza dell’interesse dell’appellante a censurare statuizioni prive di attitudine a fare stato.
L’appello è così respinto. Le spese del grado sono compensate per la particolarità della controversia e la sussistenza di giusti motivi. La sentenza è esecutiva a cura dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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