Il dies a quo dell’impugnazione del titolo edilizio decorre dall’inizio dei lavori (Cons. Stato n. 1453 del 23.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di impugnazione dei titoli edilizi, allorché si contesti l’an dell’edificazione — ovvero si sostenga che nessun manufatto poteva essere realizzato sull’area — il termine decadenziale di proposizione della domanda di annullamento decorre dall’inizio dei lavori, e non dal completamento degli stessi né dall’accesso agli atti. La nozione di piena conoscenza rilevante ai sensi dell’art. 41 c.p.a. non postula la cognizione integrale del provvedimento e degli atti endoprocedimentali, sicché nessun rilievo assume l’istanza di accesso documentale e il suo successivo accoglimento. Qualora la scelta di realizzare l’opera sia già contenuta in un provvedimento amministrativo autonomamente lesivo e pubblicato, il termine decorre da tale pubblicazione, restando il titolo edilizio atto meramente esecutivo. La riproposizione in appello di censure mediante mero rinvio per relationem al ricorso di primo grado viola l’art. 101 c.p.a. e determina l’inammissibilità del motivo.

Il Fatto

Le associazioni animaliste ricorrenti impugnavano davanti al TAR Veneto il permesso di costruire rilasciato dal Comune per la realizzazione di una struttura cinofila destinata a corse amatoriali di levrieri, unitamente alla dichiarazione di non necessità della valutazione di incidenza, alla deliberazione consiliare di concessione dell’area, all’autorizzazione paesaggistica, al parere soprintendentizio e all’autorizzazione idraulica. Proponevano poi due ricorsi per motivi aggiunti avverso l’autorizzazione paesaggistica successiva e il permesso di costruire in variante.

Il TAR respingeva le eccezioni preliminari e, nel merito, il ricorso e i motivi aggiunti, compensando le spese. Le associazioni appellavano con sei motivi; la società affidataria proponeva appello incidentale con sette motivi, riproponendo in via pregiudiziale le eccezioni di tardività.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente il primo e il secondo motivo dell’appello incidentale, potenzialmente assorbenti. Ribadisce l’orientamento secondo cui, in tema di titoli edilizi, l’inizio dei lavori segna il dies a quo quando si contesti l’an dell’edificazione, mentre il completamento rileva solo in caso di contestazione del quomodo. L’onere di provare la conoscenza anteriore grava su chi eccepisce la tardività, anche in via presuntiva, secondo Cons. Stato, sez. II, n. 721 del 2022 e l’insegnamento dell’Adunanza plenaria n. 15 del 2011.

Essendo pacifico che i lavori erano iniziati il 1° aprile 2022 e che il ricorso introduttivo era stato notificato il 1° luglio 2022, la domanda risultava tardiva. Il TAR aveva errato nel far decorrere il termine dall’accesso agli atti: la piena conoscenza non equivale a conoscenza integrale degli atti endoprocedimentali, come affermato da Cons. Stato, sez. IV, n. 3763 del 2017.

Il Collegio ravvisa un ulteriore profilo assorbente di irricevibilità. La censura sul mancato esperimento dello screening di VINCA andava rivolta non contro il permesso di costruire, che autorizza solo gli aspetti edilizi, ma contro la deliberazione di giunta che ha approvato il progetto manifestando l’assenso alla realizzazione. Tale deliberazione, pubblicata all’albo pretorio dal 3 al 21 giugno 2021, era divenuta inoppugnabile. Analoghe considerazioni valgono per il terzo, il quarto e il sesto motivo, che contestano la stessa scelta di realizzare il cinodromo.

Quanto all’autorizzazione paesaggistica, al parere soprintendentizio e all’autorizzazione idraulica, l’impugnazione è meramente formale, non essendo state formulate doglianze specifiche. Il primo motivo è inoltre inammissibile per violazione dell’art. 101 c.p.a., per il rinvio per relationem al ricorso introduttivo, secondo Cons. Stato, sez. V, n. 6908 del 2019. Il secondo motivo è infondato, perché lo screening richiede una descrizione esaustiva del progetto, non uno studio di incidenza. Il settimo motivo dell’appello incidentale, sulla compensazione delle spese, è infondato, rientrando la statuizione nella discrezionalità del giudice, sindacabile solo se manifestamente illogica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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