Ottemperanza al giudicato e obbligo di riesercizio del potere paesaggistico (Cons. Stato n. 1445 del 23.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato amministrativo di annullamento di un diniego di autorizzazione paesaggistica non si esaurisce nella caducazione dell’atto, ma impone all’amministrazione il riesercizio del potere secondo il disposto conformativo della sentenza. Il giudice dell’ottemperanza verifica che il rinnovato procedimento si conformi ai vincoli conformativi e alla motivazione del giudicato, senza sostituire la valutazione tecnico-discrezionale riservata all’amministrazione. È legittimo l’ordine di concludere il procedimento entro un termine perentorio e la nomina fin d’ora del commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Le spese seguono la soccombenza dell’amministrazione inadempiente.

Il Fatto

La ricorrente aveva chiesto alla Regione Basilicata il rilascio della autorizzazione paesaggistica per una struttura turistico ricettiva da realizzare in area sottoposta a vincolo, nel territorio di Matera. La Regione aveva respinto l’istanza con provvedimento del 29 settembre 2022, sul presupposto del parere negativo espresso dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata. Il TAR Basilicata aveva respinto il ricorso con sentenza n. 12 del 12 gennaio 2023.

La ricorrente ha proposto appello e la Sezione Quarta, con sentenza n. 2026 dell’11 marzo 2025, lo ha accolto, riconoscendo l’erroneità dell’istruttoria e il travisamento dei presupposti in ordine ai coni visuali e all’incidenza del progetto sul contesto. Non essendo stata data esecuzione al giudicato, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, dopo aver invitato le amministrazioni e reiterato la richiesta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua il contenuto degli obblighi conformativi derivanti dalla sentenza ottemperanda. Il Ministero della cultura, e in particolare la Soprintendenza, devono riattivare il procedimento amministrativo, tenendo conto di quanto stabilito nel giudicato e, in specie, del disposto del § 10 della sentenza n. 2026 dell’11 marzo 2025.

In quella sede la Sezione aveva già precisato che l’elemento critico del progetto, sotto il profilo del cono visuale, era individuato dal verificatore nella scuderia. L’amministrazione, nel rinnovato procedimento, avrebbe potuto prescrivere le misure di modifica del progetto in relazione a tali rilievi e agli altri indicati nella verificazione, dando conto nella motivazione delle specifiche ragioni che inducessero, eventualmente, a riconfermare in parte l’esito valutativo annullato.

Il giudice dell’ottemperanza non sostituisce la valutazione amministrativa, ma impone che essa sia esercitata. Il riesercizio del potere deve avvenire con apposita istruttoria sui suddetti elementi di fatto, così da rendere effettiva la tutela riconosciuta con il giudicato. Il Collegio fissa quindi il termine di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza per la conclusione del procedimento.

Per il caso di ulteriore inadempimento, viene nominato fin d’ora il commissario ad acta nella persona del Prefetto della Provincia di Potenza, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso ufficio e con insediamento a istanza di parte. Il ricorso per ottemperanza è pertanto accolto, con ordine al Ministero e alla Soprintendenza di dare esecuzione al giudicato nei termini e secondo le modalità indicate in motivazione.

Le spese del giudizio sono poste a carico dell’amministrazione, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge, in applicazione del principio di soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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