Concorrenza sleale e storno di dipendenti: oneri del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. I n. 3215 del 08.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità, il ricorso che deduca la violazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115 cod. proc. civ. non può limitarsi a richiamare per relationem le difese svolte in primo grado: deve indicare la sede processuale delle deduzioni e trascrivere i passaggi argomentativi propri e il contenuto degli scritti difensivi avversari, così da consentire alla Corte la verifica dei presupposti applicativi della norma invocata. L’accertamento sulla sussistenza di una contestazione o di una non contestazione, involgendo l’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza dell’atto di parte, è riservato al giudice di merito. La valutazione degli elementi probatori non è sindacabile in cassazione sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di legge, salvo il vizio di motivazione, ove non operi la preclusione della doppia conforme.

Il Fatto

Una società editrice propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, confermando la decisione di primo grado, aveva respinto la sua domanda di risarcimento dei danni per concorrenza sleale nei confronti di una società concorrente. L’attrice aveva allegato che, in coincidenza con la costituzione della convenuta e con la disdetta di un contratto di distribuzione in Italia di un noto test psicologico, si era verificato un esodo di dipendenti con ruoli apicali verso la nuova società, unitamente a un’opera di sviamento di clientela e di sottrazione di rapporti contrattuali.

Il giudice di prime cure aveva respinto la domanda per difetto di prova dello storno, del danno e della sottrazione di clientela e rapporti. La Corte territoriale ha disatteso i motivi di gravame, confermando la decisione. Il ricorso per cassazione è affidato a cinque motivi; resiste la società convenuta con controricorso e memoria.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., per avere la sentenza di appello ritenuto che l’attrice non avesse assolto all’onere di prendere posizione sui fatti rilevanti. La Corte lo dichiara inammissibile: ai fini dell’autosufficienza, il ricorso che deduca la violazione del principio di non contestazione deve indicare la sede processuale delle tesi disattese, con trascrizione dei relativi passaggi, e il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori scritti difensivi, per consentire la valutazione dei presupposti applicativi della norma. La Corte richiama i propri precedenti Cass. n. 15058 del 2024 e Cass. n. 12840 del 2017. Osserva, inoltre, che l’accertamento sulla sussistenza di una contestazione rientra nell’interpretazione dell’atto di parte ed è riservato al giudice di merito (Cass. n. 27490 del 2019; Cass. n. 3680 del 2019).

Il secondo motivo, che deduce la violazione dell’art. 2598 cod. civ. e l’omesso esame di fatti decisivi in relazione al passaggio di dipendenti chiave, è anch’esso inammissibile. Il giudice di appello ha valutato le modalità del passaggio, la quantità e la qualità del personale stornato e gli effetti per la società attrice; la doglianza si risolve in una contestazione della valutazione probatoria, non sindacabile per violazione di legge, costituendo accertamento riservato al giudice di merito (Cass. Sez. Un. n. 34476 del 2019). Quanto al vizio motivazionale, opera la preclusione della doppia conforme di cui all’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ.: il ricorrente non ha indicato le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni conformi (Cass. n. 5947 del 2023; Cass. n. 26774 del 2016).

Il terzo motivo, sulla sottrazione di rapporti contrattuali, segue la medesima sorte: la censura investe la valutazione delle prove, riservata al merito, e la doglianza motivazionale è preclusa dalla doppia conforme non superata.

Il quarto motivo, relativo allo sviamento di clientela, è inammissibile perché aggredisce solo una delle due rationes decidendi – l’invio della missiva a un solo interlocutore e la non segretezza della lista clienti – senza rispettare il requisito di formulazione del vizio di violazione di legge, che impone di assumere l’accertamento di fatto come operato dal giudice del merito (Cass. n. 6035 del 2018; Cass. n. 18715 del 2016).

Il quinto motivo, sull’assorbimento della domanda risarcitoria, è infine inammissibile per difetto di interesse, poiché la resistenza delle rationes decidendi fa venir meno l’interesse all’accertamento dei danni. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e al pagamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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