Ampliamento Piano Casa Campania solo su edifici esistenti (Cons. Stato n. 2040 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di interventi straordinari di ampliamento volumetrico disciplinati dall’art. 4 della legge regionale Campania n. 19/2009 (c.d. Piano Casa), in virtù del principio di specialità trova applicazione la disposizione dell’art. 4 e non la definizione di volumetria esistente recata dall’art. 2. L’ampliamento presuppone necessariamente l’esistenza di un edificio al quale riferirlo: la nozione di “ampliamento”, sul piano semantico e logico prima ancora che giuridico, esige una costruzione preesistente. Non è quindi sufficiente la mera volumetria assentita o edificabile. Il tenore letterale dell’art. 4, comma 2, che richiama gli “edifici”, e il comma 6, che impone l’accatastamento, confermano che la norma non opera in assenza di un fabbricato da ampliare.
Il Fatto
La società appellante è promissaria acquirente di un’area ricompresa in zona omogenea “C” del P.R.G. del Comune, già oggetto di un Piano di lottizzazione approvato con delibere della Giunta comunale del 2011, alle quali l’atto di approvazione ha attribuito valore di permesso di costruire. Dopo la sottoscrizione della convenzione urbanistica e il rilascio del permesso di costruire n. 62 del 2022, la società ha presentato istanza per ottenere un permesso in variante, finalizzato all’ampliamento volumetrico ai sensi dell’art. 4 della l.r. n. 19/2009.
Il Comune ha respinto l’istanza, ravvisando l’inapplicabilità della norma speciale perché gli immobili non erano ancora realizzati, oltre alla violazione dei parametri urbanistici del P.U.A. La società ha impugnato il diniego; il TAR Campania – Salerno ha respinto il ricorso, ritenendo che l’ampliamento debba riferirsi a un manufatto non ultimato ma in stato di esecuzione avanzata. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione interpretativa centrale: se l’ampliamento del Piano Casa possa riferirsi alla sola capacità edificatoria dell’area, indipendentemente dalla preesistenza di un fabbricato. L’appellante sosteneva che l’art. 2, comma 1, lett. e), della legge regionale, nel definire la volumetria esistente, includa quella “edificabile ai sensi della normativa vigente”, così ammettendo l’ampliamento anche per costruzioni non ancora realizzate.
La Corte respinge l’argomento sul piano del principio di specialità: non trova applicazione l’art. 2, bensì l’art. 4 della l.r. n. 19/2009, che disciplina specificamente la fattispecie dell’ampliamento volumetrico. La norma speciale, quindi, prevale sulla definizione generale.
Sul piano esegetico, i giudici di Palazzo Spada osservano che la nozione stessa di “ampliamento” presuppone, sul piano semantico e logico prima ancora che giuridico, l’esistenza di un edificio al quale riferire l’incremento. Il tenore letterale dell’art. 4, comma 2, che fa espresso riferimento agli “edifici”, conferma che deve già sussistere una costruzione e che non basta la mera volumetria assentita.
Nello stesso senso depone il comma 6 dell’art. 4, il quale esclude l’ampliamento su edifici privi di accatastamento o per i quali non sia in corso la relativa procedura. Se è necessaria la regolarizzazione catastale, a maggior ragione deve ritenersi indispensabile l’esistenza materiale dell’edificio.
Il Collegio richiama quindi il precedente di Cons. Stato, sez. IV, n. 8995 del 2023, secondo cui il limite del 20% va calcolato sulla volumetria del singolo edificio, senza cumulo con altri fabbricati, e la nozione di “edificio” va intesa come costruzione autonoma e indipendente sotto il profilo urbanistico ed edilizio. Da tali principi si desume che l’ampliamento deve riferirsi a un edificio esistente.
L’infondatezza del primo motivo è sufficiente al rigetto dell’appello, con assorbimento degli ulteriori motivi, poiché, in ragione dell’inapplicabilità dell’art. 4 della l.r. n. 19/2009, non è configurabile l’ampliamento richiesto. Le spese sono compensate in ragione dell’assenza di un consolidato orientamento sulla questione.
Nota della Redazione
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