Grave illecito professionale e risoluzioni nel triennio: sindacato sul giudizio di affidabilità (TAR Sardegna n. 234 del 28.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’esclusione per grave illecito professionale, nella vigenza del d.lgs. n. 50/2016, non opera secondo rigidi automatismi: spetta alla stazione appaltante fissare il punto di rottura dell’affidamento del contraente, con valutazione tecnico-discrezionale di carattere fiduciario. Il sindacato del giudice amministrativo è circoscritto ai soli vizi macroscopici di illogicità, contraddittorietà, travisamento e irragionevolezza. Le risoluzioni contrattuali intervenute oltre tre anni prima dell’indizione della procedura sono irrilevanti ai fini escludenti, in diretta applicazione della disciplina europea. Quando la pregressa vicenda professionale ha particolare pregnanza, la stazione appaltante deve esplicitare le ragioni per cui ha comunque apprezzato l’impresa come affidabile. Il giudizio di inaffidabilità reso da altra stazione appaltante sulle medesime vicende non vincola né inficia la valutazione della singola amministrazione.

Il Fatto

Il consorzio ricorrente partecipava alla procedura aperta indetta dalla Regione Sardegna per i lavori di difesa idraulica nel primo lotto, classificandosi al secondo posto. L’appalto era aggiudicato al consorzio controinteressato, che aveva indicato quale impresa esecutrice una consorziata.

Il ricorrente impugnava l’aggiudicazione deducendo l’erronea applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. c) e c-ter) del d.lgs. n. 50/2016: la stazione appaltante, a fronte di cinque risoluzioni contrattuali e delle misure di self cleaning allegate dall’aggiudicatario, avrebbe dovuto escluderlo. Con un secondo motivo contestava la validità della polizza fideiussoria e delle dichiarazioni allegate, sottoscritte da un cittadino extracomunitario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il consolidato indirizzo per cui è la stazione appaltante a fissare il punto di rottura dell’affidamento, trattandosi di apprezzamento a contenuto fiduciario (Cons. Stato n. 10448 del 2023; Cons. Stato n. 2801 del 2023). Il giudice non stabilisce se l’operatore abbia ragione nel merito delle singole vicende, ma verifica solo la riconducibilità della condotta alla nozione di illecito professionale (Cons. Stato n. 10483 del 2022).

La questione centrale è il fattore temporale. La gara era stata indetta con determinazione del 5.6.2023: le risoluzioni del Comune di Reggio Calabria, di Angri e di Rapallo, anteriori al triennio, non avrebbero mai potuto assumere portata escludente. Le censure sulla relativa motivazione sono perciò irrilevanti, in applicazione del principio che rende ininfluente la causa di esclusione commessa oltre tre anni prima (Cons. Stato n. 531 del 2023).

Quanto alla valutazione resa dalla Corte dei Conti in altra procedura, che aveva escluso il medesimo operatore, il Tribunale la ritiene inconferente: è fisiologico che due stazioni appaltanti giudichino diversamente le stesse vicende pregresse, senza che ciò integri eccesso di potere (Cons. Stato n. 5569 del 2022).

Residuano le sole risoluzioni ANAS e Calabritto. La motivazione regionale, che valorizza la contestazione giudiziale delle risoluzioni e la pendenza dei contenziosi, supera il vaglio: la ricorrente oppone considerazioni generiche e soggettive, non idonee a dimostrare irragionevolezza o travisamento. Le critiche alle misure di self cleaning sono valutazioni soggettive prive di riscontro fattuale. Il secondo motivo è infondato: la polizza esiste ed è valida, e la dichiarazione del fideiussore, non prevista a pena di esclusione, è sanabile mediante soccorso istruttorio. Il ricorso è rigettato con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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