Rimozione di strutture mobili non precarie nel villaggio turistico (TAR Puglia n. 1404 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le strutture installate all’interno di un villaggio turistico, prive dei meccanismi di rotazione e stabilmente collegate al suolo mediante piedini, piastre e allacciamenti interrati, non integrano gli allestimenti mobili di cui all’art. 17, comma 4, della L.R. Puglia n. 11/1999 e necessitano di titolo edilizio. La valutazione della precarietà dell’opera segue un criterio funzionale e non strutturale: rileva la destinazione a soddisfare esigenze non temporanee, non l’amovibilità dei materiali. L’ordinanza di demolizione ex art. 27 del d.P.R. n. 380/2001 costituisce atto dovuto e vincolato, sufficientemente motivato con l’indicazione dei presupposti di fatto e delle norme violate, e non richiede la comunicazione di avvio del procedimento. La pendenza di sequestro penale non incide sulla legittimità dell’ingiunzione, ma sospende il termine per l’esecuzione.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce un villaggio turistico-ricettivo in Contrada Pezze Morelli, nel Comune di Carovigno. A seguito di sopralluoghi, il Responsabile del SUE ha adottato due ordinanze di rimozione — la n. 50 del 21.04.2023 e la n. 80 del 14.06.2023 — ai sensi dell’art. 27, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, rilevando la realizzazione di manufatti ulteriori rispetto a quelli assentiti con il PAU n. 1/2019, la CILA n. 7 del 12.01.2023 e una CIL per installazioni stagionali.

La società ha impugnato i provvedimenti davanti al TAR Puglia, deducendo la violazione degli artt. 27 e 31 del d.P.R. n. 380/2001, l’erronea qualificazione delle opere come abusive e il difetto di istruttoria e di partecipazione procedimentale. Con successivi motivi aggiunti ha esteso il gravame ai dinieghi opposti dal Comune alle SCIA per l’apertura stagionale 2024 e per la classificazione quinquennale della struttura alberghiera.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’art. 17, comma 4, della L.R. Puglia n. 11/1999, che esonera da titolo edilizio gli allestimenti mobili di pernottamento solo a condizione che conservino i meccanismi di rotazione, non abbiano collegamento permanente al terreno e presentino allacciamenti rimovibili in ogni momento.

La verificazione disposta in corso di causa ha accertato l’assenza di meccanismi di rotazione, il posizionamento delle casette su piedini regolabili e piastre in calcestruzzo, l’ancoraggio dei frangisole con bulloni alla pavimentazione e la realizzazione di una rete di impianti tecnologici interrati. Tali esiti dimostrano la stabilità dei manufatti e l’inosservanza della disposizione regionale, che esige il concorso di tutti i requisiti richiesti.

Il Tribunale ribadisce che la precarietà dell’opera va valutata secondo un criterio funzionale e non strutturale, richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 1291/2016 e Cons. Stato, Sez. II, n. 5965/2020. Poiché i manufatti, considerati nel loro insieme, presentano funzionalità permanente a servizio della struttura ricettiva, essi producono trasformazione urbanistica e richiedono titolo edilizio.

Non rilevano i titoli pregressi invocati dalla ricorrente: la CIL riguardava installazioni stagionali da rimuovere entro 180 giorni, mai rimosse, mentre il PAU n. 1/2019 concerneva solo venti piazzole. L’area, inoltre, è classificata agricola e sottoposta a vincoli paesaggistici, per i quali è mancato il relativo titolo. Quanto alla recinzione, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui il muro di cinta richiede permesso di costruire quando è idoneo a modificare l’assetto urbanistico del territorio.

Le censure sulla pendenza del sequestro penale sono infondate: la misura cautelare è irrilevante ai fini della legittimità dell’ordine di demolizione e ne sospende solo il termine esecutivo. L’ordinanza di demolizione, atto dovuto e vincolato, non necessita della comunicazione di avvio del procedimento. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto respinti, con compensazione delle spese e liquidazione del compenso al verificatore a carico della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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