Carta docente, ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3302 del 16.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, il ricorso ex art. 114 cod. proc. amm. è fondato quando il titolo sia divenuto definitivo, sia stato notificato e sia infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. A fronte dell’inadempimento non contestato, il giudice amministrativo condanna l’amministrazione a dare integrale esecuzione al giudicato e, per il caso di perdurante inerzia, nomina un commissario ad acta. La nomina di un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa per l’istruzione non comporta la liquidazione di alcun compenso.
Il Fatto
La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza che le riconosce il diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, ai sensi dell’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2021/22 e 2022/23, con condanna dell’amministrazione ad attribuire il beneficio.
Nonostante la notifica del titolo, effettuata in data 03.02.2024, l’obbligo è rimasto inadempiuto. Non essendovi stata impugnazione, il titolo è passato in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa azionata risulta adeguatamente documentata. A fronte dell’inadempimento allegato, l’amministrazione intimata, costituitasi formalmente, non ha contestato in giudizio il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo.
Integrati i presupposti dell’ottemperanza — definitività del giudicato, notifica del titolo e inutile decorso del termine dilatorio — il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L’amministrazione va conseguentemente condannata a dare completa esecuzione, solo per la sorte capitale, alla sentenza del Tribunale di Milano, provvedendo entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Decorso inutilmente tale termine, provvederà, entro i sessanta giorni successivi, un commissario ad acta, nominato sin d’ora nel Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o in un dirigente o funzionario delegato.
Trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione, il Collegio precisa che non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso in favore del commissario.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm. Il Collegio dispone inoltre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
Nota della Redazione
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