Motivazione congrua e inammissibilità delle censure fattuali e costituzionali (Cass. civ. Sez. V n. 30039 del 13.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario basato sugli studi di settore, la motivazione della sentenza di merito non è apparente quando il giudice dia conto che la ricostruzione dei ricavi non si fonda sulla mera applicazione dello standard, ma sulla ricompilazione dello studio in ragione dell’inattendibilità delle scritture contabili. Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale: è denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza. È inammissibile, ai sensi dell’art. 360, comma 4, cod. proc. civ., la censura di omessa valutazione di fatti decisivi proposta avverso una doppia pronuncia conforme, non accompagnata dall’indicazione dei profili di divergenza tra le due decisioni. La violazione di norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., salvo che la norma costituzionale sia di immediata applicazione; altrimenti occorre sollevare eccezione di illegittimità costituzionale.
Il Fatto
L’Amministrazione finanziaria notificava a un contribuente esercente attività di lavori di completamento e finitura di edifici un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2007, contestando un maggior reddito ai fini delle imposte dirette e dell’IVA. L’Ufficio rilevava irregolarità nella compilazione degli studi di settore e un’irregolare tenuta della contabilità, oltre al mancato riconoscimento dell’aliquota agevolata nel regime del reverse charge.
La CTP rigettava il ricorso; la CTR del Piemonte confermava, rilevando che l’attività di accertamento non si era basata sulla mera applicazione dello studio di settore, essendo le scritture contabili inattendibili, e che il contribuente, pur invitato, non aveva prodotto giustificazioni utili. Proposto ricorso per cassazione, la Corte lo rigetta integralmente.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui si deduceva la nullità della sentenza per motivazione apparente, è infondato. La Corte osserva che l’affermazione della CTR sulla definitività della ripresa per la voce ratei passivi è succinta, ma il prosieguo della motivazione rende evidente che il rigetto dell’appello si fonda su due ragioni autonome: che l’accertamento non si è basato solo sugli studi di settore, ma anche sulla loro ricompilazione per inattendibilità della contabilità; e che le giustificazioni del contribuente non risultavano idonee a confutare il maggior reddito.
La Corte richiama il principio nomofilattico secondo cui la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ha ridotto al minimo costituzionale il sindacato sulla motivazione. È denunciabile solo l’anomalia che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante — mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile, motivazione perplessa — restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile sotto più profili. Anzitutto perché, trattandosi di doppia pronuncia di merito conforme, il ricorrente non ha indicato i profili di divergenza, come richiesto dall’art. 360, comma 4, cod. proc. civ. Inoltre, la censura non individua fatti storici omessi, ma chiede una rivalutazione delle prove e una diversa ricostruzione del fatto, sottratte al sindacato di legittimità. Richiamando la distinzione tra violazione e falsa applicazione di legge, la Corte ribadisce che l’erronea ricognizione della fattispecie concreta resta estranea all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.
Il terzo e il quarto motivo — vertenti sull’art. 10 l. n. 212 del 2000 e sull’art. 17, comma 6, d.P.R. n. 633 del 1972, con contestazione della necessità di un contratto scritto di subappalto — sono scrutinati congiuntamente e dichiarati inammissibili, perché investono la valutazione dei presupposti di fatto del regime agevolato, riservata al giudice di merito.
Il quinto motivo, infine, è inammissibile. La Corte distingue il caso in cui le norme costituzionali siano di immediata applicazione da quello in cui il contrasto si realizzi per il tramite di una norma di legge: solo in tale seconda ipotesi occorre sollevare eccezione di illegittimità costituzionale. Il ricorrente, che non ha proposto alcuna eccezione siffatta, non ha conferito alla censura i requisiti per sottrarla all’inammissibilità. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e obbligo di versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.