Il piccolo quantitativo di stupefacente giustifica il diniego del porto d’armi (TAR Sicilia n. 1902 del 22.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’adozione dei provvedimenti di diniego o revoca del porto d’armi è sufficiente che sussistano fatti e circostanze, anche isolati e privi di rilievo penale, idonei a costituire indici di una non specchiata condotta e del venir meno della assoluta affidabilità del soggetto. Non è necessario un giudizio di pericolosità sociale né un comprovato abuso nell’uso delle armi: la finalità del provvedimento è preventivo-cautelare, non sanzionatoria, e l’Amministrazione valuta secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico. Il possesso di un modico quantitativo di sostanza stupefacente, accertato anche in un’unica occasione, costituisce fatto idoneo a fondare il giudizio di inaffidabilità e a giustificare il diniego.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore ha disposto nei suoi confronti il diniego del porto d’armi, unitamente agli atti presupposti e consequenziali. Il ricorso è stato notificato il 3 maggio 2022 e depositato il 2 giugno 2022.

A fondamento dell’impugnazione il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 1, 11, 42 e 43 del r.d. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.), difetto di motivazione ed eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, illogicità, contraddittorietà e carenza istruttoria. In particolare, si è sostenuto che l’accertata detenzione di poco meno di un grammo di cocaina, rilevata in un’unica occasione, non potesse costituire motivazione sufficiente a supportare il divieto. L’Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso. All’udienza pubblica del 27 marzo 2024 la causa è stata posta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla natura del provvedimento, che non ha funzione sanzionatoria o punitiva ma preventivo-cautelare, essendo finalizzato a tutelare l’incolumità dei consociati e l’ordine e la sicurezza pubblica. Da tale qualificazione discende l’abbassamento della soglia valutativa richiesta all’Amministrazione.

Per l’adozione dei provvedimenti in materia è sufficiente che sussistano fatti e circostanze, pur isolati e privi di rilievo penale e non afferenti all’uso delle armi, idonei a costituire indici di una non specchiata condotta e del venir meno dell’assoluta affidabilità. Non occorre un giudizio di pericolosità sociale né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi: è sufficiente il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla buona condotta dell’interessato, che l’Amministrazione apprezza discrezionalmente.

Richiamando Cons. Stato, sez. III, n. 11470 del 2022, il TAR ribadisce che l’apprezzamento discrezionale involge il giudizio di affidabilità del soggetto che detiene o aspira a ottenere il porto d’armi. L’Amministrazione compie una valutazione tecnica sul pericolo di abuso delle armi, da desumersi da elementi non immaginari o aleatori, secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, che non richiede la certezza tipica dell’accertamento penale ma una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza.

Il Collegio richiama quindi la propria precedente giurisprudenza: l’autorizzazione alla detenzione e al porto d’armi postula che il beneficiario osservi una condotta improntata alla piena osservanza delle norme penali, di quelle poste a tutela dell’ordine pubblico e delle regole di comune buona convivenza. Il giudizio di non affidabilità è per certi versi più stringente di quello di pericolosità sociale e giustifica il diniego anche in situazioni non sfociate in condanne. La capacità di abuso delle armi delinea una formula ampia, suscettibile di abbracciare tutte le situazioni sintomatiche di inaffidabilità.

Applicando tali coordinate, il possesso in epoca recente di sostanze stupefacenti costituisce fatto idoneo a supportare il giudizio di inaffidabilità, anche in considerazione della tipologia della sostanza sequestrata (cocaina). Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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