Parere paesaggistico nel condono siciliano come atto endoprocedimentale (TAR Sicilia n. 1901 del 22.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti di rilascio del titolo edilizio in sanatoria ai sensi dei capi IV e V della legge n. 47/1985, come riproposti dall’art. 32 del d.l. n. 269/2003, il parere reso dall’ente di tutela del vincolo paesaggistico, seppure obbligatorio e vincolante, costituisce un atto endoprocedimentale della procedura ex art. 35 della legge n. 47/1985, destinata a concludersi con il provvedimento del Comune, unica autorità procedente e competente a definire il procedimento. Ne consegue che in tale ambito l’ente di tutela è privo dei poteri ripristinatori e repressivi ex art. 167, commi 1-3, del d.lgs. n. 42/2004. La regola differisce da quella dell’ordinario procedimento di autorizzazione paesaggistica, dove l’atto di assenso assume natura autonoma e presupposta rispetto al titolo edilizio. L’eventuale vizio nell’acquisizione del parere si riflette sulla legittimità della concessione in sanatoria comunale, non legittima l’esercizio diretto dell’autotutela esecutiva da parte della Soprintendenza.
Il Fatto
Il ricorrente ha ottenuto dal Comune una concessione edilizia in sanatoria per opere realizzate in area assoggettata a vincolo paesaggistico. Nel corso del procedimento il Comune aveva richiesto alla Soprintendenza il prescritto nulla-osta, senza riscontro. Con il provvedimento impugnato l’ente di tutela ha adottato tardivamente il parere e ha ordinato la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, a spese del privato, entro novanta giorni.
Il ricorrente ha impugnato l’atto davanti al TAR Sicilia deducendo, tra l’altro, l’incompetenza della Soprintendenza ad adottare il provvedimento sanzionatorio, la violazione della circolare assessoriale n. 2 del 30.12.2022 e l’illegittimità dell’ordine per difetto di interesse pubblico. L’Amministrazione resistente ha chiesto il rigetto; il Comune non si è costituito. Con ordinanza cautelare il Tribunale ha chiesto al Comune chiarimenti sulla classificazione urbanistica dell’area alla data del 6 settembre 1985.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina del condono edilizio e la distingue dal regime ordinario. Nel sistema del d.lgs. n. 42/2004 l’autorizzazione paesaggistica è atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio; la sua omissione rende inefficace il titolo e non priva l’ente di tutela del potere repressivo. Diversamente, nei procedimenti di sanatoria ex art. 32 della legge n. 47/1985 e art. 23 della l.r. n. 37/1985, il parere integra una fase endoprocedimentale vincolante, ma la definizione resta riservata al Comune.
Il Tribunale richiama Cons. Stato, sez. IV, n. 5162/2016 e C.G.A.R.S., Adunanza delle sezioni riunite, n. 1540/2012: ogni procedimento sanzionatorio può essere avviato solo dopo il provvedimento terminale della sanatoria. In caso di accoglimento non vi è luogo a sanzione; in caso di diniego sorge l’obbligo di attivare il procedimento repressivo. La regola non è derogabile invocando i poteri dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004.
Quanto alla specificità siciliana, il Collegio osserva che la Regione gode di potestà legislativa primaria in materia di tutela del paesaggio e che l’autorizzazione è attratta alla competenza della Soprintendenza, come chiarito da Corte cost. n. 160/2021. Ciò non muta la natura del parere nei procedimenti di condono, né consente all’ente di tutela di esercitare poteri esecutivi non mediati dall’annullamento del titolo.
Il provvedimento impugnato si fonda sulla circolare assessoriale che richiama gli effetti della Corte cost. n. 252/2022. Il Collegio rileva che tale circolare non impone alle Soprintendenze di esercitare i poteri ex art. 167. Assume pertanto valore assorbente il motivo sull’incompetenza: l’accertamento dei vincoli e la verifica dei presupposti della sanatoria spettano al Comune, che ha rilasciato il titolo dopo sette anni dalla richiesta di nulla-osta.
Il ricorso è accolto e il provvedimento annullato. Le spese sono compensate tra le parti costituite, in ragione della complessità e novità della questione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.