Annullamento in autotutela elezione presidente consiglio comunale e vizi procedurali del voto (TAR Sicilia n. 1903 del 22.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento in autotutela della delibera consiliare di elezione del presidente del consiglio comunale è legittimo quando si fonda sulla riscontrata esistenza di plurimi errori che hanno inficiato la procedura di voto, non rilevando che tali vizi siano stati percepiti solo dopo la chiusura delle operazioni di spoglio e in assenza di rituali contestazioni. Il presupposto dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 implica la sussistenza di uno dei vizi di legittimità previsti dall’art. 21-octies della legge n. 241/1990. La mancata acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile non comporta l’invalidità delle deliberazioni, ma la loro mera irregolarità, essendo l’art. 49 del T.U.E.L. volto a individuare i responsabili in via amministrativa e contabile. L’elezione a presidente del consiglio comunale esprime una scelta ampiamente fiduciaria, con sindacato pieno sulla legittimità formale del procedimento e limitato sugli aspetti politico-discrezionali.
Il Fatto
Nella seduta del 24 novembre 2021 il consiglio comunale procedeva alla seconda votazione per l’elezione del presidente. Il consigliere Vinciguerra risultava proclamato eletto con 8 preferenze, la consigliera Fiore conseguiva 7 voti, il consigliere Avola 4 voti e 4 schede risultavano bianche. Nel corso delle operazioni successive il presidente neo eletto rilevava che alcune schede riportavano l’espressione del voto sul lato posteriore, cosicché erano state scrutinate come bianche. Dopo una sospensione si procedeva a un nuovo conteggio, con assegnazione di 7 voti validi a Fiore, 7 a Vinciguerra, 3 ad Avola e 2 schede bianche. Il Segretario Generale riteneva irrituale il riesame perché intervenuto dopo la proclamazione.
Con delibera n. 4 del 2021 si stabiliva l’elezione di Vinciguerra. Il consiglio comunale, in data 19 gennaio 2022, votava l’annullamento in autotutela di tale delibera; in data 2 febbraio 2022 procedeva alla rinnovazione dell’elezione, che si concludeva con 14 voti assegnati alla consigliera Fiore e 10 schede bianche. La consigliera Fiore impugnava la delibera n. 4 e i verbali; il consigliere Vinciguerra impugnava le delibere nn. 8 e 12 del 2022. I ricorsi venivano riuniti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina preliminarmente il ricorso proposto dal consigliere Vinciguerra, poiché il relativo esito si riflette sull’interesse a ricorrere nel giudizio promosso dalla consigliera Fiore. Rigetta l’istanza di rinvio in attesa delle indagini penali, ritenendone irrilevante l’esito per la definizione del giudizio.
Il primo motivo è infondato. Il presupposto dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 implica la sussistenza di uno dei vizi di legittimità previsti dall’art. 21-octies della legge n. 241/1990. Gli errori riscontrati nella procedura di elezione integrano un vizio di procedura: le schede dichiarate bianche riportavano il voto sul retro, una scheda era stata assegnata al consigliere Vinciguerra anziché alla consigliera Fiore, un’altra riportava sul fronte il nome Avola e sul retro il nome Greco. La circostanza che l’illegittimità sia stata percepita solo dopo la chiusura delle operazioni di voto non assume rilievo convalidante, né l’assenza di contestazioni in sede di spoglio.
I dubbi sulla corretta conservazione delle schede non elidono tali conclusioni, ma le rafforzano, confermando vizi procedurali propagatisi nella fase di custodia e impedendo una fedele ricostruzione della votazione. Diversamente opinando, l’elezione sarebbe divenuta inoppugnabile a seguito delle ulteriori violazioni prospettate dal ricorrente.
Il secondo motivo non è fondato: la mancata acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile comporta mera irregolarità e non invalidità, come affermato da Cons. Stato sez. V n. 5012 del 2009 e da Cons. Stato sez. II n. 8466 del 2020. Il terzo motivo non merita accoglimento: l’elezione e la revoca del presidente esprimono una scelta ampiamente fiduciaria, con sindacato pieno sulla legittimità formale e limitato sugli aspetti politico-discrezionali, secondo TAR Sardegna n. 458 del 2021; nella specie le ragioni dell’annullamento riposano sull’esigenza di assicurare che l’elezione rispecchi l’effettiva volontà consiliare. Infondato anche l’ultimo motivo: la delibera non era immediatamente esecutiva, mancando il quorum strutturale ex art. 15 della legge regionale n. 4/1991, e il termine di pubblicazione è stato rispettato.
Il ricorso del consigliere Vinciguerra è rigettato; quello della consigliera Fiore è dichiarato improcedibile per carenza d’interesse, previa estromissione dell’U.T.G. di Ragusa. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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