Permesso di soggiorno e condanna ex art. 73 (TAR Emilia-Romagna n. 131 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che rigetta l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato è illegittimo quando si fonda esclusivamente sulle risultanze della condanna riportata dal richiedente. L’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, per la lieve entità del fatto e il tempo trascorso, non integra di per sé un giudizio di pericolosità sociale attuale. L’Amministrazione deve compiere una valutazione complessiva e individualizzata, accertando l’inserimento sociale e lavorativo documentato dall’interessato. Il principio di proporzionalità, letto alla luce dell’art. 8 CEDU, impone un bilanciamento ragionevole tra l’interesse pubblico all’ordine e alla sicurezza e il diritto dello straniero a non essere sradicato dal luogo in cui si svolge la sua vita di relazione.
Il Fatto
Il ricorrente vive e soggiorna regolarmente in Italia da oltre sei anni. Il 28 novembre 2023 ha presentato alla Questura istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Il 3 giugno 2025 l’Amministrazione gli ha inoltrato la comunicazione di preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. L’istante ha depositato memorie difensive endoprocedimentali, contestando il giudizio di pericolosità sociale e rilevando la limitata offensività del reato ascritto.
Con decreto del 30 settembre 2025 la Questura ha rigettato l’istanza, fondandosi sul giudizio di pericolosità sociale desunto dalla condanna riportata. Il ricorrente ha impugnato l’atto davanti al TAR, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e difetto di istruttoria. L’Amministrazione non si è costituita. In sede cautelare il Collegio ha accolto l’istanza con ordinanza n. 217 del 18 dicembre 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma quanto già osservato in sede cautelare. Il provvedimento impugnato è carente di motivazione, perché si fonda esclusivamente sulle risultanze della condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e omette il necessario giudizio complessivo di pericolosità sociale.
Il TAR richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2023, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998. In presenza di un bilanciamento tra diritti, il giudizio di ragionevolezza si avvale del test di proporzionalità: occorre verificare se la misura sia necessaria e idonea, e se prescriva l’opzione meno restrittiva dei diritti coinvolti.
Il Collegio richiama altresì Consiglio di Stato, Sez. III, n. 9667 del 10 novembre 2023, secondo cui la Corte costituzionale ha riconosciuto la possibilità concreta di accadimenti contrari alla presunzione. Uno straniero può commettere il reato in questione senza che questo comporti, per lieve entità, circostanze del fatto, tempo trascorso o percorso rieducativo seguito, un giudizio di pericolosità attuale riferito alla sua persona.
Risulta quindi contrario al principio di proporzionalità, letto anche alla luce dell’art. 8 CEDU, escludere la possibilità che l’Amministrazione valuti la situazione concreta in relazione al percorso di inserimento nella società. La considerazione vale a maggior ragione per il rinnovo, e non per il rilascio, del permesso di soggiorno per lavoro.
Applicando tali coordinate al caso di specie, il ricorso è accolto. Il TAR annulla il provvedimento, con obbligo per la Questura di riesaminare la posizione del ricorrente. L’Amministrazione dovrà valutare in concreto la pericolosità sociale, tenendo conto della tipologia del reato e dell’inserimento sociale e lavorativo documentato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori e refusione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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