Benefici amianto cumulabili con le maggiorazioni Fondo FS (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 45 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di esposizione qualificata all’amianto, i benefici previdenziali di cui all’art. 13, comma 8, legge n. 257/1992 sono cumulabili con le maggiorazioni di servizio riconosciute agli iscritti al Fondo FS per specifiche ragioni di servizio. La facoltà di opzione di cui all’art. 47, comma 6-ter, legge n. 326/2003 presuppone che i benefici amianto siano stati estesi ai destinatari in forza della medesima legge e non opera nei confronti di chi ne era già titolare. Il personale delle Ferrovie dello Stato rientrava tra i destinatari dei benefici della legge n. 257/1992 già prima dell’entrata in vigore della disposizione che introduce l’opzione. Ne consegue l’infondatezza della tesi dell’Istituto che ravvisa alternatività tra i regimi premiali dei ferrovieri e il beneficio riconosciuto giudizialmente.
Il Fatto
Il ricorrente, già macchinista delle Ferrovie dello Stato, aveva ottenuto dal giudice contabile il riconoscimento del diritto alla rivalutazione a fini pensionistici del periodo lavorativo svolto dal 09/09/1982 al 31/12/1995, per esposizione all’amianto superiore ai limiti di legge. La pensione era stata poi liquidata dall’Istituto senza tenere conto degli aumenti derivanti da quel riconoscimento.
L’Inps aveva motivato il diniego osservando che la sentenza era antecedente alla decorrenza della pensione e che il beneficiario non aveva effettuato alcuna opzione ai sensi dell’art. 47, comma 6-ter, legge n. 326/2003: le maggiorazioni per amianto non sarebbero compatibili con quelle riconosciute agli iscritti al Fondo FS per specifiche ragioni di servizio. Il ricorrente ha quindi promosso giudizio di ottemperanza, contestando l’incompatibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla lettera del comma 6-ter dell’art. 47, che riconosce la facoltà di opzione ai “soggetti cui sono stati estesi” i benefici previdenziali di cui alla legge n. 257/1992 in forza dello stesso articolo. Il dato testuale delimita l’ambito di applicazione della norma ai destinatari di una estensione: dove l’estensione non vi è stata, la facoltà di scelta non ha ragione di operare.
Il passaggio decisivo è il richiamo alla Corte costituzionale n. 127/2002, che, respingendo i dubbi di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 8, legge n. 257/1992, ne ha chiarito la portata applicativa estesa anche al personale delle Ferrovie dello Stato. Alla data di entrata in vigore del comma 6-ter, dunque, i ferrovieri erano già destinatari dei benefici amianto, e non potevano rientrare nella definizione di “soggetti cui sono stati estesi” i benefici medesimi.
Da qui l’infondatezza della tesi dell’Istituto sulla necessaria alternatività tra i regimi premiali dei ferrovieri e quello oggetto del giudizio. La norma invocata dall’Inps non può essere letta come clausola di incompatibilità assoluta, perché il suo presupposto applicativo — l’estensione per effetto della legge — difetta nella fattispecie.
Il ricorso è pertanto accolto. La Corte ordina all’Istituto di provvedere, entro trenta giorni, alla rivalutazione a fini pensionistici ai sensi dell’art. 13, comma 8, legge n. 257/1992 del periodo lavorativo indicato, nominando commissario ad acta il Direttore della sede provinciale competente. Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte ricorrente.
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Nota della Redazione
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