Subentro nell’alloggio ERP negato per mancanza dei requisiti e mancata impugnazione (TAR Calabria n. 1966 del 16.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di regolarizzazione e di subentro nel contratto di locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica è legittimo quando l’istante non possiede i requisiti previsti dalla normativa regionale, segnatamente la disponibilità di altro immobile di proprietà accertata tramite visura dei registri immobiliari. Il provvedimento di rigetto, notificato a mezzo posta e ricevuto con attestazione di ricezione non specificamente contestata, diviene inoppugnabile se non impugnato nei termini, con conseguente inammissibilità del ricorso avverso gli atti successivi che a esso si richiamano. La palese infondatezza del ricorso giustifica il rigetto dell’istanza di patrocinio a spese dello Stato e la condanna alle spese.
Il Fatto
La ricorrente occupava un alloggio di edilizia residenziale pubblica nel Comune di pertinenza dell’ente gestore, immobile in precedenza assegnato alla madre, deceduta l’11 luglio 2020. Dopo la morte della titolare del contratto, la ricorrente presentava istanza di subentro nella locazione, assumendo di avervi dimorato ininterrottamente dal 2014 e di non disporre di altre abitazioni.
L’ente, con nota del 9 giugno 2021, rigettava la regolarizzazione per assenza dei requisiti; seguiva diffida al rilascio e, il 7 ottobre 2021, il decreto di rilascio emesso ai sensi dell’art. 52 della legge regionale Calabria n. 32/1996. Notificato il precetto, la ricorrente agiva dinanzi al giudice amministrativo per l’annullamento del decreto e per l’accertamento del diritto al subentro e alla permanenza nell’immobile.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale qualifica il ricorso come palesemente infondato. Il nucleo della decisione risiede nell’accertamento che l’istanza di regolarizzazione è stata respinta con nota protocollata, inviata a mezzo di servizio postale privato e ricevuta dalla ricorrente in data 18 giugno 2021, come attestato dalla ricevuta recante data e firma della destinataria, entrambe non specificamente contestate.
Nel merito, il diniego risulta motivato dall’assenza dei requisiti previsti dall’art. 32 della legge regionale n. 32/1996. Dagli atti emerge infatti che la ricorrente è proprietaria di altro immobile sito nel medesimo ambito territoriale, circostanza comprovata dalla visura dei registri immobiliari acquisita in atti. Mancando i presupposti, tanto la domanda di regolarizzazione quanto quella di subentro non potevano essere accolte.
Il Tribunale svolge poi un’autonoma considerazione in rito. La ricorrente non ha impugnato tempestivamente il provvedimento di rigetto, né la successiva diffida al rilascio del 14 settembre 2021, notificata il 29 settembre 2021 e richiamante il diniego medesimo. Gli atti impugnati si fondano quindi su un provvedimento divenuto inoppugnabile, con conseguente inammissibilità della censura che ne presupponga la caducazione.
La qualificazione della domanda come palesemente infondata giustifica, sul piano processuale, la conferma del rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, già disposta con decreto della competente Commissione del 6 marzo 2023. Il ricorso è respinto; le spese, liquidate in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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