Esenzione IRPEF per pensione di riversibilità del familiare di vittima del dovere (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 335 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’esenzione dall’IRPEF prevista dall’art. 1, comma 211, legge n. 232/2016 si applica a tutti i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, senza che sia necessaria una correlazione tra il trattamento pensionistico goduto e l’evento che ha determinato il riconoscimento dello status. I richiami contenuti nella disposizione alle leggi n. 466/1980, n. 302/1990 e n. 266/2005 delimitano esclusivamente l’ambito dei destinatari del beneficio, non i trattamenti pensionistici agevolati. Ne consegue che il familiare superstite, titolare di pensione di riversibilità, ha diritto all’esenzione fiscale anche quando il proprio diritto sia autonomo rispetto a quello del de cuius.
Il Fatto
La ricorrente, vedova di un soggetto dichiarato vittima del dovere, è titolare di una pensione di riversibilità. La domanda di esenzione IRPEF del trattamento pensionistico è stata respinta dall’INPS, quale sostituto d’imposta, con nota del 14 agosto 2025. L’Istituto ha fondato il diniego sull’autonomia del diritto del familiare superstite rispetto a quello del de cuius e sulla ritenuta differenza di disciplina tra vittime del dovere e vittime del terrorismo.
La ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, chiedendo l’accertamento del proprio diritto all’esenzione. L’INPS si è costituito, chiedendo il rigetto del ricorso e, in subordine, eccependo la prescrizione quinquennale dei ratei maturati.
La Motivazione della Corte
Il giudice affronta la questione dell’applicabilità alla pensione di riversibilità dell’esenzione fiscale introdotta dall’art. 1, comma 211, legge n. 232/2016, che rinvia all’art. 3, comma 2, legge n. 206/2004. Muovendo dalla lettera della disposizione, il Collegio rileva come essa estenda i benefici fiscali a tutti i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti.
I richiami normativi contenuti nella norma richiamano la legge n. 466/1980, la legge n. 302/1990 e l’art. 1, commi 563 e 564, legge n. 266/2005. Tali rinvii, secondo la Corte, sono funzionali unicamente a delimitare l’ambito dei destinatari dell’estensione, non i trattamenti pensionistici agevolati. Le disposizioni richiamate non prevedono infatti alcun trattamento pensionistico, ma regolano la nozione di vittima del dovere, l’istituto della speciale elargizione, l’assegno vitalizio e altri benefici.
Nessuna limitazione oggettiva deriva nemmeno dal rinvio alle disposizioni sui benefici fiscali estesi, ovvero gli artt. 2, commi 5 e 6, legge n. 407/1998 e art. 3, comma 2, legge n. 206/2004. Quest’ultimo, in particolare, non opera alcun riferimento a una necessaria correlazione tra il trattamento pensionistico e il fatto che ha determinato lo status, limitandosi a stabilire che la pensione maturata ai sensi del comma 1 è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Nel percorso argomentativo il giudice richiama l’orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia tributaria e le pronunce della Sezione giurisdizionale Toscana, della Sezione I d’Appello e della stessa Sezione, di segno conforme. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è accolto e il diritto all’esenzione è accertato.
L’eccezione di prescrizione sollevata dall’Istituto è respinta: l’istanza amministrativa della ricorrente è stata inoltrata in data 23 luglio 2024, sicché nessun termine prescrizionale può dirsi maturato alla data della decisione. Le spese di lite sono compensate in ragione della novità della questione, chiarita solo di recente.
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Nota della Redazione
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