L’inammissibilità delle censure di merito alla liberazione anticipata (Cass. pen. Sez. 7 n. 19567 del 28.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità non sono consentite censure che involgano il mero merito della vicenda, come quelle volte a una riconsiderazione dei periodi valutati ai fini della liberazione anticipata o a un ridimensionamento di episodi ritenuti eccessivamente valorizzati dal giudice di merito. Tali censure sono inammissibili quando risultino riproduttive di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza. La motivazione del provvedimento impugnato, che dia conto dell’assenza di volontà di adesione al percorso rieducativo, non è sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti del vizio di motivazione. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Il Fatto

Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma che, rigettando il reclamo della difesa, aveva confermato il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di rigetto della richiesta di liberazione anticipata relativamente a tre semestri, dal 29 luglio 2020 al 29 gennaio 2021 e dal 29 luglio 2022 al 29 luglio 2023. Il Tribunale aveva rilevato come, nei periodi di valutazione, il condannato fosse sottoposto a misure cautelari coercitive per un reato di tentato omicidio e come i suoi comportamenti fossero sintomatici di un’assenza di volontà di aderire a un percorso di rieducazione, con un approccio superficiale e poco collaborativo.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente rilevato che non sono consentite nel giudizio di legittimità le censure dedotte nel ricorso, con cui il difensore si doleva della violazione dell’art. 54, legge 26 luglio 1975, n. 354 e del vizio di motivazione. Tali doglianze sono state considerate in fatto e manifestamente infondate, oltre che riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza.

La Suprema Corte ha valorizzato il contenuto del provvedimento impugnato, nel quale si evidenziava che, nel corso dei semestri in contestazione, il condannato aveva commesso una violazione disciplinare per traffico di beni non consentiti, sanzionata con ammonizione, e aveva violato le prescrizioni connesse al regime degli arresti domiciliari. Ulteriori elementi di criticità emergevano da un controllo del 20 febbraio 2025, in cui il condannato era stato trovato in compagnia di soggetti non autorizzati, analogamente a quanto verificatosi il 24 luglio 2023, tanto da determinarne la revoca della misura.

Il ricorso, insistendo sulla riconsiderazione dei periodi di riferimento e sul ridimensionamento di episodi ritenuti eccessivamente valorizzati, è stato dichiarato inammissibile. In assenza di ipotesi di esonero, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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