Improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse a seguito dell’esaurimento degli effetti del provvedimento impugnato (TAR Lazio n. 12228 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso avverso un provvedimento che abbia ormai esaurito i propri effetti, quando l’atto impugnato incida su un’attività temporanea e circoscritta ad un evento ormai concluso. La sopravvenuta carenza di interesse può essere desunta anche dal comportamento inerte della parte ricorrente, il quale costituisce argomento di prova ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.. La pronuncia giurisdizionale è utile solo se, riscontrando l’illegittimità dell’azione amministrativa, consente la realizzazione dell’interesse sostanziale di cui è portatrice la parte ricorrente; qualora tale interesse sia già stato realizzato o non possa più essere soddisfatto, il giudizio non può concludersi con l’esame del merito delle censure.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la nota con cui l’amministrazione comunale aveva disposto l’inefficacia della SCIA presentata per l’attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande, da svolgersi in occasione di un evento culturale denominato “Cultura brasiliana”, nel periodo dal 27.4.2023 al 26.7.2023. A fondamento del provvedimento, l’amministrazione aveva rilevato che l’evento non risultava autorizzato e che non emergeva la qualifica del soggetto indicato quale possessore dei requisiti di qualità, oltre alla mancata dimostrazione del pagamento alla ASL. La società deduceva plurimi motivi di illegittimità, tra cui il difetto di motivazione e la violazione della normativa statale, regionale ed europea in materia di commercio. L’amministrazione si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che il provvedimento impugnato aveva ad oggetto un evento temporaneo, conclusosi il 26.7.2023, come risultante dagli atti di causa. Dopo il rigetto dell’istanza cautelare e la declaratoria di improcedibilità dell’appello cautelare da parte del Consiglio di Stato, la società non aveva svolto alcuna ulteriore attività difensiva nel giudizio di merito.
Il Collegio ha ritenuto che l’avvenuto esaurimento degli effetti del provvedimento impugnato, unitamente alla condotta inerte della parte ricorrente, determinasse il venir meno dell’interesse alla definizione del merito. Ha precisato che, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., il giudice può desumere dal comportamento inerte della parte argomenti di prova in ordine alla sopravvenuta carenza di interesse, pur in assenza delle formalità prescritte per la rinuncia al ricorso.
La decisione si fonda sul principio per cui la pronuncia giudiziale risulta utile solo laddove consenta la realizzazione dell’interesse sostanziale della parte ricorrente. Qualora tale interesse sia già stato realizzato o non possa più essere soddisfatto, il giudizio non può concludersi con l’esame, nel merito, delle censure svolte, la cui fondatezza non potrebbe comunque arrecare alcuna utilità concreta al ricorrente. Il Tribunale ha escluso anche la prospettiva di una potenziale richiesta risarcitoria, non essendo stata neppure paventata dalla parte nei propri atti.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, compensando le spese di giudizio in ragione della peculiarità della controversia e del suo complessivo andamento.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.