TFS Carabinieri: i sei scatti spettano anche a chi cessa a domanda (TAR Lombardia n. 1199 del 03.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987 si applica anche al personale dell’Arma dei Carabinieri cessato dal servizio a domanda, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio. L’art. 4 del D.lgs. n. 165/1997, che condiziona l’attribuzione al pagamento contributivo, è dettato ai soli fini pensionistici. L’abrogazione dell’art. 11 della l. n. 231/1990 ad opera dell’art. 2268, comma 1, n. 872, del Codice dell’ordinamento militare non ha effetto ripristinatorio della previgente formulazione dell’art. 1, comma 15-bis, del D.L. n. 379/1987. Nessuna decadenza deriva dal mancato rispetto del termine per la domanda di quiescenza, riferito ai presupposti sostanziali e non agli oneri procedimentali.

Il Fatto

Un Luogotenente dei Carabinieri, cessato dal servizio a domanda dopo aver maturato i requisiti di età e anzianità contributiva, chiedeva all’INPS il riconoscimento dei sei scatti stipendiali per il calcolo del trattamento di fine servizio. L’Istituto, rimasto inerte anche dopo una diffida, negava il beneficio. Il ricorrente adiva quindi il TAR, deducendo la violazione dell’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987 e dell’art. 1, comma 15-bis, del D.L. n. 379/1987.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha accolto il ricorso, uniformandosi all’orientamento prevalente della giurisprudenza amministrativa. La questione centrale riguarda l’ambito soggettivo e oggettivo del beneficio. Quanto all’ambito soggettivo, la nozione di Forze di Polizia è intesa in senso ampio, includendo anche l’Arma dei Carabinieri, in ragione della finalità del decreto di estendere i benefici al personale del comparto difesa e sicurezza. Quanto all’ambito oggettivo, l’art. 4 del D.lgs. n. 165/1997, che subordina l’attribuzione al pagamento della contribuzione per chi cessa a domanda, è stato ritenuto inapplicabile al TFS, essendo dettato a soli fini pensionistici.

La Corte ha inoltre chiarito che l’abrogazione dell’art. 11 della l. n. 231/1990, ad opera dell’art. 2268, comma 1, n. 872, del Codice dell’ordinamento militare, non comporta la reviviscenza della norma che limitava il beneficio ai casi di cessazione per età, inabilità o decesso. L’abrogazione non ha effetto ripristinatorio delle norme precedentemente abrogate, salvo espressa indicazione. In questa prospettiva, l’art. 1911, comma 3, del Codice conferma che l’art. 6-bis continua ad applicarsi alle forze di polizia a ordinamento militare.

Quanto all’eccezione di decadenza, il Collegio ha precisato che il termine per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza si riferisce ai presupposti sostanziali del beneficio e non agli oneri procedimentali. L’eccezione di prescrizione è stata respinta, poiché l’ultimo pagamento del TFS risaliva al 2021 e la diffida del 2023 aveva comunque interrotto il termine. Infine, la Corte ha escluso che l’interpretazione estensiva configuri una violazione dell’art. 81 Cost., trattandosi di applicazione diretta di una chiara previsione legislativa. Il Tribunale ha accertato il diritto e condannato l’INPS a rideterminare l’indennità entro sessanta giorni, con interessi legali senza rivalutazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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