La domanda di prelevamento ex art. 725 c.c. non richiede istanza tempestiva e può essere soddisfatta in sede di formazione delle porzioni (Cass. civ. Sez. 2 n. 18973 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il prelevamento ex art. 725 c.c. non costituisce un’azione, ma un’attività interna alle operazioni divisionali, correlata alla collazione per imputazione: dal punto di vista processuale, non richiede una domanda giudiziale autonoma né deve essere proposto entro un termine perentorio, potendo essere esercitato fino alla definizione delle operazioni di divisione. L’istituto postula una mera facoltà del coerede non donatario, non un obbligo, e la sua finalità può essere legittimamente conseguita anche attraverso una ripartizione proporzionale del credito e il suo soddisfacimento in sede di formazione delle porzioni, senza che sia necessaria l’attribuzione di beni in natura. In tal caso, l’opzione per questa modalità satisfattiva non viola il giudicato formatosi sulla obbligatorietà della collazione per imputazione, purché sia garantita la proporzione tra le attribuzioni ai coeredi.
Il Fatto
Una comunione ereditaria, apertasi per la morte di due congiunti, era stata oggetto di un giudizio di divisione promosso nel 1987. Dopo una prima pronuncia di legittimità che aveva cassato la sentenza di secondo grado per violazione del giudicato interno, il giudizio era stato riassunto e la Corte d’Appello aveva approvato il progetto divisionale, respingendo la domanda di prelevamento avanzata da uno dei coeredi, ritenuta tardiva perché proposta solo in sede di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte, esaminando congiuntamente i primi tre motivi di ricorso, corregge la motivazione della Corte territoriale sull’operatività dei prelevamenti. Il prelevamento ex art. 725 c.c. è un’attività prodromica alle operazioni divisionali, non un’azione: la collazione opera automaticamente con la domanda di divisione, e la richiesta di prelevamento, essendone modalità attuativa, può essere formulata fino alla definizione delle operazioni divisionali, senza profili di tardività o novità della domanda.
Tuttavia, la Corte rileva che i rilievi processuali non erano determinanti nella sentenza impugnata. La Corte d’Appello aveva valutato nel merito la richiesta, affermando il carattere non obbligatorio del prelevamento e la possibilità di conseguire lo stesso risultato mediante una ripartizione proporzionale del credito e il suo soddisfacimento in sede di formazione delle porzioni. Tali argomentazioni, non censurate dal ricorrente, costituivano la ratio decidendi della decisione e risultavano coerenti con la giurisprudenza di legittimità.
Quanto agli altri motivi, la Corte li dichiara infondati: il quarto e il quinto, relativi alle indennità di espropriazione, perché la sentenza impugnata aveva espressamente escluso tali indennità dal conteggio delle quote; il sesto e il settimo, concernenti la presunta esistenza di un complesso aziendale, perché le valutazioni del consulente erano state fatte proprie dalla Corte con motivazione logica e non censurabile in sede di legittimità. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese del ricorrente e declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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