Armi, divieto prefettizio e frequentazioni del titolare (Cons. Stato n. 6683 del 27.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il potere prefettizio di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, previsto dall’art. 39 del R.D. n. 773/1931, ha natura cautelare e non sanzionatoria, sicché prescinde dall’accertamento di un illecito o dall’esistenza di precedenti penali a carico del destinatario. La valutazione dell’Amministrazione è prognostica e attiene al pericolo di un abuso delle armi, apprezzato alla luce della condotta complessiva del soggetto e del grado di affidabilità offerto. Il giudizio di inaffidabilità può fondarsi anche sull’esposizione del titolare dell’autorizzazione a frequentazioni con soggetti gravati da precedenti, perché chi detiene armi deve garantire non solo la propria personale correttezza, ma anche la inaccessibilità delle stesse a terzi inaffidabili. Nel bilanciamento degli interessi prevale quello alla sicurezza e all’incolumità delle persone, in assenza di un diritto assoluto al porto o alla detenzione delle armi.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato davanti al TAR Campania il provvedimento con cui il Prefetto gli ha imposto il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti. Il decreto prefettizio muoveva da accertamenti delle Forze dell’Ordine che avevano segnalato rapporti del destinatario con soggetti gravati da precedenti di polizia.

Il TAR ha respinto il ricorso, qualificando il provvedimento come cautelativo della sicurezza pubblica e non sanzionatorio, e valorizzando il rischio di permeabilità del ricorrente rispetto a un contesto a elevato rischio di condizionamento ambientale. L’appellante ha censurato la sentenza per aver condiviso la qualificazione del contatto come frequentazione, trattandosi invece di un incontro casuale e isolato, e per aver così riconosciuto all’Amministrazione una discrezionalità di fatto insindacabile. La questione arriva al Consiglio di Stato dopo il rigetto dell’istanza cautelare.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dall’art. 39 del R.D. n. 773/1931, che consente al prefetto di vietare la detenzione di armi alle persone ritenute capaci di abusarne. Il potere è di natura eminentemente prognostica e si volge ad apprezzare il rischio di abuso alla luce della condotta complessiva del soggetto e del grado di affidabilità che questi è in grado di offrire.

Su questa base il Collegio ribadisce l’orientamento costante della Sezione: il divieto è giustificato quando l’Amministrazione abbia valutato in modo discrezionale ma non irragionevole la concretezza e l’attualità del pericolo di un uso improprio delle armi. Il giudizio si distingue da quello compiuto per i provvedimenti permissivi, perché manca un diritto assoluto al porto d’armi: nella comparazione degli interessi prevale quello pubblicistico alla sicurezza e incolumità delle persone, come affermato da Cons. Stato, sez. III, n. 840/2023.

Il passaggio decisivo riguarda la situazione di fatto che rende le armi accessibili a un terzo inaffidabile. Il titolare dell’autorizzazione non deve solo essere esente da mende o indizi negativi, ma deve assicurare che abusi non possano derivare dai soggetti con cui intrattiene relazioni personali o familiari. Il pericolo rilevante non è dunque soltanto quello riferibile alla condotta del destinatario del provvedimento.

Applicando tali principi, il Consiglio di Stato ritiene che il provvedimento prefettizio sia stato emanato in esito a una istruttoria adeguata e supportato da elementi idonei ad accreditare il giudizio di inaffidabilità. Le valutazioni dell’Amministrazione risultano ragionevoli, proporzionate e non manifestamente incongrue, quindi insindacabili nel merito dalla giurisdizione di legittimità. Gli elementi offerti dall’appellante non valgono a connotare l’agere amministrativo in termini di illogicità.

L’appello è perciò respinto, con conferma della sentenza di primo grado. Le spese del grado sono compensate, non avendo l’Amministrazione appellata disposto difese scritte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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