Esclusi i sei scatti stipendiali per il personale della Marina Militare ai fini del TFS (TAR Abruzzo n. 30 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 472/1987, attribuisce i sei scatti stipendiali ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita esclusivamente al personale della Polizia di Stato e delle forze di polizia con qualifiche equiparate, come definite dall’art. 16 della legge n. 121/1981. Tale nozione non ricomprende la Marina Militare, che è Forza Armata e non forza di polizia, neppure ad ordinamento militare. Ne consegue che il beneficio non spetta al personale della Marina Militare cessato dal servizio a domanda, non rilevando in senso contrario la circostanza che la domanda sia stata presentata dopo il compimento del cinquantacinquesimo anno di età e dei trentacinque anni di servizio utile. Il solo soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è l’ente previdenziale, non già l’Amministrazione di appartenenza, la cui partecipazione al procedimento amministrativo prodromico non radica la legittimazione passiva nel giudizio concernente la determinazione del trattamento di fine servizio.
Il Fatto
Il ricorrente, Primo Luogotenente della Marina Militare in servizio presso la Capitaneria di Porto di Ravenna, presentava domanda di cessazione dal servizio permanente nel novembre 2019, essendo in possesso dei requisiti dei cinquantacinque anni di età e dei trentacinque anni di servizio utile previsti per il collocamento a riposo a domanda. Successivamente, chiedeva all’INPS e al Ministero della Difesa il riconoscimento dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987 ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio.
L’Amministrazione della Marina Militare rigettava l’istanza, sul presupposto che la norma invocata trovi applicazione esclusivamente per il personale cessato per limiti di età o divenuto permanentemente non idoneo, ovvero per il solo personale della Polizia di Stato. Il ricorrente impugnava il diniego, chiedendo l’accertamento del diritto all’inclusione dei sei scatti nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita e la conseguente rideterminazione della stessa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa, estromettendolo dal giudizio, sulla base del consolidato principio per cui l’unico soggetto obbligato alla corresponsione dell’indennità di buonuscita è il competente ente previdenziale, con la conseguenza che il rapporto relativo alla determinazione del trattamento di fine servizio si instaura esclusivamente con quest’ultimo, mentre l’Amministrazione di appartenenza è estranea al relativo giudizio.
Nel merito, il Tribunale ha escluso l’applicabilità dell’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987 al personale della Marina Militare. La disposizione, infatti, attribuisce i sei scatti stipendiali ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita a categorie tassativamente individuate, tutte riconducibili alle forze di polizia, la cui nozione è definita dall’art. 16 della legge n. 121/1981, espressamente richiamato dal precedente art. 6 del medesimo decreto-legge per determinare l’ambito soggettivo dei benefici. La Marina Militare non è compresa in tale nozione, con la conseguenza che una sua inclusione risulterebbe contraria al dato letterale e alla funzione stessa della normativa, rivolta ad estendere al personale delle forze di polizia i benefici economici previsti dal D.P.R. n. 150/1987 per la Polizia di Stato.
Il Collegio ha inoltre chiarito che la conclusione non è infirmata dall’art. 1911, comma 3, del codice dell’ordinamento militare, il quale, nel disporre la perdurante applicazione dell’art. 6-bis ai fini del trattamento di fine rapporto, si riferisce alle sole forze di polizia ad ordinamento militare, che pure sono forze di polizia e non Forze Armate, senza alcuna estensione del beneficio a queste ultime. Il quadro normativo, come ricostruito dalla giurisprudenza richiamata, conferma pertanto che i sei scatti stipendiali non spettano al personale della Marina Militare, ancorché cessato dal servizio a domanda con i requisiti di età e anzianità contributiva previsti.
Le spese di lite sono state compensate in considerazione della particolarità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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