TARI, l’agriturismo deve impugnare il regolamento che non prevede la categoria (TAR Lazio n. 381 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il regolamento comunale che individua le categorie di utenze non domestiche soggette alla TARI, prevedendo che le attività non comprese in una categoria specifica siano associate a quella con maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della potenzialità di produzione dei rifiuti, è atto generale immediatamente lesivo e deve essere impugnato in via diretta dal contribuente che contesti la mancata previsione della propria categoria. Il ricorso proposto avverso la sola deliberazione applicativa delle tariffe è inammissibile per difetto di interesse, poiché l’atto applicativo si limita a rendere attuale la lesione già discendente dal regolamento. La capacità contributiva e la proporzionalità della contribuzione non possono essere sindacate prescindendo dall’impugnazione della fonte regolamentare che fissa le categorie.

Il Fatto

Una società agricola che svolge attività agrituristica impugna la deliberazione del Consiglio Comunale con cui sono state approvate le tariffe TARI per l’anno 2024. La società deduce di essere stata ricompresa nella generica categoria degli alberghi con ristorazione, senza che il Comune abbia previsto né menzionato la specifica categoria degli agriturismi.

Il Comune resistente eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del gravame per mancata impugnazione del regolamento comunale TARI, sul quale si fonda la determinazione tariffaria contestata. La causa passa in decisione all’udienza pubblica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal regolamento TARI approvato nel 2021 e successivamente integrato e modificato. È quel regolamento a suddividere le utenze non domestiche in trenta categorie, tra le quali non figura la specifica categoria degli agriturismi. La deliberazione impugnata si limita a determinare i valori tariffari per il 2024 delle categorie già individuate in sede regolamentare.

Assume rilievo decisivo la clausola regolamentare secondo cui le attività non comprese in una categoria specifica sono associate alla categoria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa di produrre rifiuti. È in forza di tale disposizione che l’attività della ricorrente è stata attratta alla categoria degli alberghi con ristorazione.

Ne deriva che l’interesse a ricorrere avverso il regolamento era già attuale nel momento in cui la ricorrente ha contestato l’individuazione della categoria applicabile. Il regolamento e gli atti amministrativi generali sono impugnabili in via diretta quando contengono disposizioni idonee a ledere immediatamente le posizioni giuridiche soggettive dei destinatari; negli altri casi divengono impugnabili solo quando sorge l’interesse a ricorrere, ovvero unitamente all’atto applicativo che produce la lesione effettiva e non meramente ipotetica o futura.

Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato n. 4130 del 2016 e Cons. Stato n. 2260 del 2015, nonché Cons. Stato n. 512 del 1996, citati da Cons. Stato n. 1159 del 2020. Poiché è il regolamento a determinare le categorie applicabili e a prevedere la clausola di assimilazione, la ricorrente avrebbe dovuto impugnare le norme regolamentari nella parte in cui non prevedono la categoria specifica degli agriturismi, unitamente alla deliberazione applicativa che ha reso concreta la lesione.

Dalla mancata impugnazione del regolamento, nel quale sono state espressamente individuate le categorie per le utenze non domestiche oggetto di contestazione, discende quindi l’inammissibilità del ricorso proposto avverso il mero atto applicativo. Le spese di lite sono compensate tra le parti per giustificati motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *