Polizia locale eretta a corpo autonomo non accorpabile in settore amministrativo (TAR Lazio n. 380 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Corpo di polizia locale, una volta eretto a corpo autonomo con proprio regolamento comunale, costituisce un’entità organizzativa unitaria e autonoma rispetto alle altre strutture dell’ente e non può essere accorpato in un più ampio settore amministrativo. Gli atti di macro-organizzazione che ne prevedano l’inserimento in un settore comprensivo di altri servizi sono illegittimi per violazione della legge quadro n. 65 del 1986, della normativa regionale di attuazione e del regolamento istitutivo. Il conferimento del comando a un dirigente amministrativo, privo dello status di appartenente ai corpi e ai servizi di polizia locale, viola l’art. 12, comma 2, lett. c), della legge regionale Lazio n. 1 del 2005; l’illegittimità dell’atto organizzativo si propaga in via derivata al decreto sindacale di attribuzione dell’incarico.
Il Fatto
La ricorrente, dirigente-comandante del Corpo di polizia municipale del Comune di Formia dal 1998 in forza di contratto a tempo indeterminato, impugna le delibere di Giunta comunale con cui l’ente ha ridisegnato l’assetto organizzativo, accorpando la Polizia Locale in un unico settore comprendente gli Affari Legali, il SUAP commercio, le Attività produttive, i Servizi Sociali, lo Sport e l’Agricoltura. A seguito di tale riassetto, con decreto sindacale l’incarico dirigenziale del nuovo settore è stato conferito a una controinteressata, con attribuzione del comando della polizia locale.
Il Comune di Formia, con deliberazione di consiglio comunale, aveva approvato nel 1997 il Regolamento del Corpo di Polizia Municipale, istitutivo del corpo come struttura autonoma. La ricorrente deduce violazione del regolamento e della normativa statale e regionale in materia; la controinteressata e il Comune eccepiscono il difetto di giurisdizione, la tardività del gravame e la carenza di interesse e legittimazione.
La Motivazione della Corte
Sulle eccezioni preliminari il Collegio rileva che il richiamo al precedente di sezione è inconferente, poiché in quella fattispecie la posizione soggettiva lesa afferiva al diritto a svolgere compiutamente le funzioni del ruolo rivestito, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. Nel caso in esame, invece, la contestazione investe direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo e la non conformità a legge degli atti di macro-organizzazione: sussiste pertanto la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, in linea con l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 6076 del 2020 e della giurisprudenza amministrativa richiamata.
Quanto alla tempestività, il Collegio ribadisce il principio secondo cui la lesività degli atti di macro-organizzazione si manifesta solo al momento dell’adozione del successivo provvedimento attuativo; è dunque rispetto al decreto di conferimento dell’incarico che va valutata la tempestività del gravame. Le eccezioni in rito sono respinte.
Nel merito il ricorso è fondato. La legge regionale Lazio n. 1 del 2005, in applicazione dell’art. 7 della legge n. 65 del 1986, prevede all’art. 12, comma 1, che le funzioni di polizia locale siano esercitate mediante corpi e servizi istituiti. Il Comune di Formia aveva eretto la polizia locale a corpo autonomo con proprio regolamento, tuttora vigente. Le delibere impugnate, accorpando il corpo in un settore comprensivo di altri servizi amministrativi, hanno inciso sulla sua conformazione in violazione del regolamento e della normativa richiamata.
Il Collegio richiama il principio per cui, una volta eretta a corpo, la polizia municipale non può essere considerata struttura intermedia di una più ampia struttura burocratica né posta alle dipendenze del dirigente amministrativo che dirige tale struttura. L’autonomia si fonda sulla speciale caratterizzazione delle funzioni e sullo status giuridico ed economico differenziato del personale.
Dall’illegittimità delle delibere discende, per invalidità derivata, quella del decreto sindacale di conferimento dell’incarico. Il comando del corpo può essere assunto solo da personale dei ruoli della stessa polizia locale: l’art. 12, comma 2, lett. c), della l.r. n. 1/2005 impone il conferimento del comando esclusivamente a chi possiede lo status di appartenente ai corpi e servizi di polizia locale. Il ricorso è accolto e gli atti impugnati sono annullati nella parte in cui hanno previsto l’accorpamento del corpo al settore n. 2.
Nota della Redazione
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