La regolarizzazione delle scommesse non travolge gli accertamenti IRPEF e IRAP (Cass. civ. Sez. 5 n. 10202 del 19.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La regolarizzazione disciplinata dall’art. 1, comma 643, l. n. 190/2014 produce effetti esclusivamente in relazione all’imposta unica sulle scommesse, della quale determina il perfezionamento tramite il versamento dell’importo ridotto di un terzo. La sanatoria non travolge gli atti di accertamento aventi ad oggetto altri tributi, come IRPEF e IRAP, emessi sulla base imponibile accertata ai fini dell’imposta unica. L’art. 1, comma 67, l. n. 220/2010 disciplina soltanto il criterio di determinazione della base imponibile per le imposte sui redditi, ancorandolo a quello dell’imposta unica, ma non subordina la sorte degli accertamenti sui redditi all’esito della definizione della vertenza sull’imposta unica. La base imponibile, infatti, non viene meno per effetto della sanatoria, poiché quest’ultima si perfeziona proprio con il versamento di un’imposta calcolata sulla medesima base.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento con il quale determinava, con metodo induttivo, maggiori IRPEF ed IRAP per l’anno 2013. L’accertamento traeva origine dall’attività di raccolta di scommesse svolta dal contribuente per conto di un bookmaker straniero, senza autorizzazione e senza collegamento al totalizzatore nazionale, che aveva portato all’accertamento, da parte dell’Agenzia dei Monopoli, di una base imponibile ai fini dell’imposta unica. Il contribuente, tuttavia, aveva aderito alla regolarizzazione di cui all’art. 1, comma 643, l. n. 190/2014, versando l’imposta unica ridotta di un terzo, senza sanzioni e interessi.
La Commissione tributaria provinciale annullava l’avviso e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado confermava la decisione, ritenendo che la sanatoria dell’imposta unica precludesse anche gli accertamenti sulle imposte sui redditi a essa direttamente connesse. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 1, comma 643, l. n. 190/2014 e 1, comma 67, l. n. 220/2010.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, affermando un principio di portata generale: la regolarizzazione delle scommesse produce effetti solo nell’ambito dell’imposta unica e non si estende agli altri tributi. L’esame del tenore letterale dell’art. 1, comma 643, l. n. 190/2014 dimostra, infatti, che la norma regola esclusivamente le modalità di perfezionamento della sanatoria per i soggetti che offrono scommesse senza essere collegati al totalizzatore nazionale. Il riferimento agli atti di accertamento presenti alla lettera f) non può essere interpretato estensivamente, poiché si colloca all’interno di una disposizione che riguarda unicamente l’imposta unica.
La Corte ha inoltre escluso che un effetto favorevole possa desumersi dall’art. 1, comma 67, l. n. 220/2010. Tale norma, infatti, si limita a stabilire che la base imponibile accertata ai fini dell’imposta unica è posta a base delle rettifiche per le imposte sui redditi, fungendo da criterio di individuazione del reddito evaso. Non contiene, invece, alcuna disposizione che possa far ritenere condizionata la legittimità dell’accertamento delle imposte sui redditi all’esito della definizione della vertenza sull’imposta unica o alla reviviscenza della base imponibile originaria.
La Suprema Corte ha chiarito, infine, che la sanatoria non comporta il venir meno della base imponibile: la regolarizzazione, infatti, si perfeziona con il versamento dell’imposta unica, sia pure ridotta di un terzo, calcolata proprio in relazione alla base imponibile accertata secondo le modalità di cui all’art. 24, comma 10, d.l. n. 98/2011. La base imponibile rimane, pertanto, ferma e può correttamente essere utilizzata per gli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
In accoglimento del motivo di ricorso, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, perché provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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