TARI esente solo con denuncia ex ante non per conoscenza Comune (Cass. civ. Sez. V n. 34269 del 27.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il presupposto impositivo della TARI è costituito dalla mera disponibilità di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, con presunzione juris tantum di produttività superabile solo dalla prova contraria del detentore. Le esclusioni e le esenzioni non operano in via automatica e devono essere rappresentate nella denuncia originaria o di variazione, con adeguata delimitazione degli spazi e documentazione idonea; il relativo onere grava sul contribuente. L’obbligo di denuncia, previsto dall’art. 1, comma 641, della legge n. 147 del 2013 e già dall’art. 70 del d.lgs. n. 507 del 1993, non è surrogabile da comunicazioni rese ad altri fini, da atti equipollenti né dalla conoscenza che l’amministrazione abbia dei beni per ragioni diverse. La sua inosservanza impedisce al contribuente di dimostrare in giudizio i presupposti di esclusione o riduzione del tributo.

Il Fatto

Un consorzio ortofrutticolo in liquidazione impugnava cinque avvisi di accertamento emessi da un Comune per TARI relativa agli anni 2016-2020, contestando la tassazione dell’area destinata a viabilità interna, spazi di manovra e parcheggi. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso e la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado respingeva l’appello, ritenendo necessaria la dichiarazione prevista dagli artt. 28 e 29 del regolamento TARI comunale, mai presentata se non nel 2021.

Il consorzio ricorreva per cassazione deducendo la violazione dell’art. 1, comma 641, della legge n. 147 del 2013 e dell’art. 7 del regolamento TARI, sostenendo che la conoscenza dell’effettiva destinazione dell’area da parte dell’ente, comprovata da una sentenza passata in giudicato, da una consulenza tecnica d’ufficio e da plurimi atti risalenti al 2016, rendesse superflua la denuncia. Il Comune resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge anzitutto le eccezioni di inammissibilità del controricorrente: il ricorso rispetta il principio di specificità e di autosufficienza, rappresentando il quadro normativo di riferimento e le censure in modo dettagliato, e non invoca la rivalutazione del materiale probatorio né il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, non prospettabile in caso di doppia conforme ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.

Nel merito, il motivo è infondato. La Corte ribadisce che il presupposto della TARI è la disponibilità dell’area produttrice di rifiuti e che le deroghe alla tassazione non operano automaticamente: i relativi presupposti devono essere rappresentati nella denuncia, con delimitazione degli spazi e documentazione idonea, incombendo l’onere sul contribuente, trattandosi di eccezione alla regola generale del pagamento.

L’obbligo di denuncia, già previsto dall’art. 70 del d.lgs. n. 507 del 1993 e riproposto dalla disciplina della TARI, non è mai stato abrogato e non può essere sostituito da comunicazioni effettuate ad altri fini. Esso risponde a esigenze pubblicistiche di ordinata acquisizione preventiva dei dati e deve essere assolto con i modelli predisposti dall’amministrazione, gli unici a garantire chiarezza e certezza nella determinazione del tributo.

La Corte afferma che la denuncia non è emendabile se non per il futuro, con riferimento agli anni di imposta non ancora scaduti: solo se presentata ex ante consente al contribuente di provare l’effettiva destinazione dei beni. Non è sufficiente la dimostrazione ex post dei presupposti di esclusione o esenzione, né rilevano atti equipollenti o la conoscenza dei luoghi da parte del Comune. Nel caso concreto la denuncia era stata presentata solo nel 2021, in epoca successiva alle annualità accertate, con conseguente rigetto del ricorso.

Il rigetto travolge gli ulteriori motivi, riproposti dal ricorrente per la sola ipotesi di cassazione con rinvio e non esaminati perché assorbiti in secondo grado. Le spese seguono la soccombenza e si dà atto dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2012.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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