Atti interlocutori del gestore TARI non impugnabili ex art. 19 d.lgs. 546/1992 (Cass. civ. Sez. 5 n. 7481 del 29.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli atti impugnabili di cui all’art. 19 d.lgs. n. 546/1992 ha natura tassativa, ma non preclude l’impugnazione di atti impositivi atipici, purché questi portino a conoscenza del contribuente le ragioni fattuali e giuridiche di una pretesa tributaria ben individuata. Non è invece impugnabile la comunicazione del gestore del servizio rifiuti che, in risposta a una denuncia di variazione della superficie tassabile ai fini TARI, si limiti a contestare le risultanze della dichiarazione, a invitare il contribuente a integrare la denuncia indicando analiticamente le aree interessate e a prospettare la possibilità di riduzioni tariffarie, senza contenere alcuna quantificazione del tributo né un termine per adempiere. Un atto siffatto ha carattere meramente interlocutorio e non è autonomamente impugnabile, con conseguente inammissibilità dell’originario ricorso del contribuente.
Il Fatto
La società, gestrice di un supermercato nel Comune di Cologna Veneta, presentava al gestore del servizio rifiuti una dichiarazione di variazione della superficie tassabile ai fini TARI per l’annualità 2016, sostenendo che alcune aree fossero produttive di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani e quindi non soggette a tassazione. Il gestore respingeva la richiesta, ritenendo che si trattasse di rifiuti assimilati e che il regolamento comunale prevedesse solo una riduzione proporzionale della tariffa, non l’esenzione. La società impugnava il diniego dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva il ricorso; la Commissione Tributaria Regionale, su appello del gestore, riformava parzialmente la sentenza, riconoscendo l’esclusione solo per alcune superfici e confermando la tassazione per le aree di vendita. La società proponeva ricorso per cassazione; il Comune e il gestore resistevano con controricorso e ricorso incidentale condizionato, eccependo l’inammissibilità del ricorso originario per la non impugnabilità della nota del 2017.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione esamina preliminarmente il primo motivo di ricorso incidentale, che, sebbene proposto in via condizionata, riveste carattere pregiudiziale perché investe l’ammissibilità stessa dell’originario ricorso del contribuente. Richiamata la giurisprudenza costante per cui la tassatività dell’elenco di cui all’art. 19 d.lgs. n. 546/1992 non esclude l’impugnabilità di atti atipici che manifestino una pretesa tributaria compiuta, la Corte applica tale principio al caso concreto. La nota impugnata, esaminata direttamente in quanto eccepito un vizio procedurale, non contiene alcuna quantificazione del tributo dovuto, alcun termine per adempiere, né una diffida; si limita a evidenziare la non condivisibilità della denuncia di variazione, a invitare la contribuente a presentare una denuncia integrativa con l’indicazione analitica delle aree interessate e a comunicare la disponibilità del gestore a riesaminare la propria determinazione.
La Corte qualifica tale comunicazione come meramente interlocutoria, priva dei requisiti per integrare un atto impositivo atipico impugnabile, non essendo in grado di ledere attualmente la posizione del contribuente. Il carattere dialogico e procedimentale della nota, finalizzata a sollecitare un’integrazione documentale, esclude che essa possa essere ricompresa nella previsione dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992. Di conseguenza, l’originario ricorso della contribuente è inammissibile per carenza di un atto impugnabile.
La Corte accoglie quindi il primo motivo di ricorso incidentale e, assorbiti tutti gli altri motivi sia del ricorso principale che del ricorso incidentale, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, decidendo nel merito con la declaratoria di inammissibilità dell’originario ricorso. La società è condannata alla rifusione delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio, liquidate complessivamente in favore dei controricorrenti, oltre al versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.