L’istanza di tariffa decurtata ex art. 42, comma 4-bis, comporta rinuncia all’azione (Cons. Stato n. 4624 del 27.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione, da parte dell’operatore, dell’istanza di riconoscimento della tariffa base decurtata del 10%, ai sensi dell’art. 42, comma 4-bis, del d.lgs. n. 28/2011, integra per legge acquiescenza alla violazione contestata dal GSE e rinuncia all’azione. Il giudizio pendente avverso il provvedimento di decadenza va pertanto dichiarato estinto. Si tratta di un effetto che la legge ricollega direttamente alla domanda e che resta sottratto alla disponibilità delle parti. Non rileva, in senso contrario, la precisazione del difensore circa la permanenza dell’interesse. La richiesta di rinvio dell’udienza, motivata dalla pendenza del nuovo procedimento, non integra un’ipotesi eccezionale ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm., poiché la definizione del giudizio non condiziona l’esito del procedimento attivato dinanzi al Gestore.
Il Fatto
La società appellante aveva ottenuto dal GSE il riconoscimento delle tariffe incentivanti del Quarto Conto Energia (d.m. 5 maggio 2011) per un impianto fotovoltaico entrato in esercizio nel giugno 2011. Dopo un sopralluogo e una fase di sospensione cautelare, il Gestore ha adottato un provvedimento di decadenza dagli incentivi e di richiesta di restituzione delle somme percepite, ravvisando la non conformità dei moduli installati ai requisiti dell’allegato 1 del medesimo decreto.
Il TAR Lazio, sez. III-ter, ha respinto il ricorso. La società ha proposto appello, censurando i tre capi della decisione di primo grado e chiedendo la condanna del GSE al risarcimento del danno. In vista dell’udienza, la società ha presentato al Gestore l’istanza di cui all’art. 42, comma 4-bis, per ottenere la tariffa base decurtata in luogo di quella annullata, e ha chiesto il rinvio della causa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di rinvio. Richiamando proprie recenti decisioni su casi analoghi, rileva che la presentazione della richiesta di tariffa decurtata, consentita dalla legge in caso di provvedimento di decadenza sub iudice, non integra l’ipotesi eccezionale che, ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm., consente di disporre il differimento della trattazione. La definizione del giudizio, infatti, non condiziona l’esito del nuovo procedimento, di cui la decadenza già disposta costituisce mero presupposto.
Nel merito, la Corte rileva che la società ha effettivamente avanzato l’istanza ex art. 42, comma 4-bis, come ribadito dalla stessa appellante in sede di richiesta di rinvio. La novella introdotta dall’art. 13-bis del d.l. n. 101/2019, convertito con la legge n. 128/2019, ha rideterminato la misura della decurtazione e ha stabilito che la richiesta dell’interessato equivale ad acquiescenza alla violazione contestata dal GSE nonché a rinuncia all’azione.
In presenza di tale istanza, il Collegio non può che prenderne atto. L’effetto estintivo è attribuito dalla legge stessa alla domanda di decurtazione e, per tale ragione, è sottratto alla disponibilità delle parti. Il giudice non conserva margini di valutazione sull’incidenza della domanda sul processo: la definizione del giudizio nel senso indicato dalla norma si impone come conseguenza automatica.
La precisazione del difensore, in udienza, circa la permanenza dell’interesse non può quindi rilevare. Ne discende che la domanda di risarcimento del danno avanzata dall’appellante non può essere esaminata; la Corte ne rileva comunque la formulazione del tutto generica, che la renderebbe in ogni caso non meritevole di accoglimento.
Il dispositivo dichiara pertanto l’appello estinto per rinuncia. Le spese del grado sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda e delle questioni trattate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.